Verbale dell’assemblea condominiale: problematiche giuridiche

amministratore condominio

Chi vive in condominio potrebbe far parte di quella categoria di persone che, periodicamente o saltuariamente, partecipa alle riunioni assembleari.

In questo caso, sa bene cosa sia un verbale di assemblea, che viene recapitato per posta dopo l’assemblea.

Ma anche chi non partecipa sa di cosa si tratta, ricevendo questo tipo di documento.

Ma quali sono alcune principali problematiche di questo tipo di documento?

Per meglio orientarci nella nostra disamina, di seguito una scaletta degli argomenti trattati.

Verbale dell’assemblea condominiale: problematiche giuridiche.

  • Atto pubblico o scrittura privata?
  • Possibile inserire istituti giuridici tipici di altri atti?
  • Possibile integrare il verbale con precisazioni successive alla riunione?
  • Valore della voce varie ed eventuali.

Atto pubblico o scrittura privata?

Nonostante opinioni diverse su questo punto, pare abbastanza scontato affermare che il verbale d’assemblea non rappresenta un atto pubblico.

Non fosse per il fatto che l’amministratore di condominio non è un pubblico ufficiale, pur rivestendo importanti funzioni regolate per legge.

E tanto meno lo sono i condomini.

Pertanto, alla luce di tale principio, va anche risolta la conseguente problematica degli effetti di una sua eventuale falsità. Costituirebbe un reato?

Difficile pensare ad una falsificazione materiale, provenendo direttamente dall’amministratore, che ha il compito di redigerlo e comunicarlo ai condomini.

E costituendo, una eventuale falsità ideologica, un reato, solo se commessa in atto pubblico, ne consegue che anche una situazione di questo tipo non possa rientrare tra gli estremi di un illecito penale.

Possibile inserire istituti giuridici tipici di certi atti?

Parte significativa della dottrina e della giurisprudenza ritiene che, oltre ai consueti contenuti, un verbale assembleare possa anche contenere alcuni istituti giuridici, tipici di altri atti.

Ad esempio una decisione, sottoposta a condizione sospensiva per la sua efficacia.

In questo periodo si riscontrano diversi esempi in tal senso, in particolare relativi ad interventi collegati ai bonus fiscali.

Data, infatti, l’incertezza su molte questioni, è prassi diffusa quella di rivolgere interpelli all’Agenzia delle Entrate, per ottenere determinate interpretazioni sulla possibilità di ottenere o meno determinati bonus.

Ecco, quindi, che può capitare che un’assemblea decida intanto determinati interventi.

Ma, non sapendo da subito se si potrà beneficiare di determinati bonus, si decide di dichiarare efficace la delibera, solo a seguito di una risposta positiva all’interpello, nel frattempo presentato.

Possibile integrare un precedente verbale con ulteriori precisazioni?

Capita talora che, soprattutto a fronte della complessità di determinati temi, ad esempio interventi in materia di efficientamento energetico, la formulazione del testo di taluni verbali non sia così chiara, come dovrebbe invece essere.

Il che potrebbe porre qualche problema di comprensione soprattutto a chi non abbia partecipato alla relativa riunione.

Ne consegue che precisazioni integrative possono sempre essere adottate, successivamente all’assemblea.

A condizione, ovviamente, che non modifichino neppure minimamente la delibera adottata, ma si limitino, semplicemente, a spiegarla meglio e con termini più chiari.

Valore della voce varie ed eventuali

Per terminare sull’argomento riguardante le problematiche giuridiche coinvolte nel verbale dell’assemblea condominiale, nella voce varie ed eventuali non possono essere ricompresi ulteriori punti votati dall’assemblea, in aggiunta a quelli oggetto di ordine del giorno.

Va quindi chiarito, che tale voce serve esclusivamente per parlare di temi non previsti all’odg, ma sui quali l’assemblea non può votare. Dovranno quindi semmai far parte di un ulteriore odg per una assemblea futura.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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