Superbonus 110 a rischio in caso di abusi edilizi ma vediamo chi è tenuto a denunciare

condominio

Con la possibilità riconosciuta dal nostro Governo di aderire al cosiddetto Superbonus 110, tanti sono coloro che si sono attivati per farne richiesta.

Senza entrare nello specifico dei requisiti richiesti per aderire, una cosa è certa! Questo bonus rappresenta un incentivo per effettuare lavori di riqualificazione energetica e antisismici agli immobili. Ma chi ne vuole usufruire deve esibire la certificazione attestante la conformità dello stabile alle normative vigenti. In altre parole che non ci siano abusi!

Purtroppo in molti condomini, proprio in occasione delle richieste di adesione al Superbonus 110, sono venuti fuori abusi! Ovviamente mai denunciati prima.

Talvolta questi abusi riguardano proprio le parti comuni dell’edificio.

Superbonus 110 a rischio in caso di abusi edilizi ma vediamo chi è tenuto a denunciare

Esempio tipico di abuso su parti comuni del condominio può essere quello della chiusura di una veranda!

Altro l’esempio può riguardare il terrazzo. Pensiamo al condomino dell’ultimo piano che nel corso degli anni, all’insaputa di tutti, si è appropriato di parte del terrazzo condominiale. Può averlo fatto ad esempio spostando la ringhiera che suddivideva lo spazio privato da quello condominiale.

Attenzione quindi! Superbonus 110 a rischio in caso di abusi edilizi ma vediamo chi è tenuto a denunciare

Responsabilità dell’amministratore di condominio

Ebbene nel caso di opere abusive su parti comuni dell’edificio la denuncia spetta all’amministratore del condominio. Si configura infatti in questi casi una responsabilità penale dell’amministratore se questi non provvede a denunciare gli abusi.

Ai sensi degli artt. 1130 e 1131 codice civile tra le attribuzioni dell’amministratore rientrano:

a) il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni;

b) rappresentare a tal fine in giudizio il condominio.

Pertanto nel momento in cui l’amministratore scopre la sussistenza dell’abuso edilizio all’interno del condominio deve:

a) inviare una diffida al condomino invitandolo alla rimozione del manufatto;

b) in caso di inerzia del condomino, inviare una diffida all’amministrazione comunale. Ciò allo scopo di sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo dell’attività edilizia e quello di repressione di tali abusi.

E se la questione non si risolve in fase stragiudiziale, in giudizio sarà l’amministratore a rappresentare il condominio.

Approfondimento

Attenzione al condomino furbetto che si appropria di parte del terrazzo condominiale perché dopo 20 anni ne diviene proprietario per usucapione

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