Scattano sanzioni da 1.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro che commette questa infrazione nei confronti del lavoratore dipendente

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Sappiamo bene che da un punto di vista giuridico la relazione tra dipendente e datore di lavoro può diventare molto complessa. È normale, se si pensa che alcune norme sono create nell’interesse dei lavoratori e per evitare potenziali abusi della parte contrattualmente più forte. I limiti comunque sono reciproci, nel senso che alcuni trattamenti come il TFR anticipato si possono richiedere solo in talune circostanze. E comunque al di sotto di un numero massimo consentito per singola azienda all’interno di una annualità.

Altre norme invece sono poste a tutela della tracciabilità e della chiarezza, in modo da facilitare qualsiasi contenzioso eventualmente insorgente e qualsiasi dubbio riguardante il rapporto con il Fisco.

Possibile una pluralità di sanzioni per la reiterazione

La norma è piuttosto chiara in merito. Si trova nell’articolo 1, comma n.13, della Legge 2005/2017. Scattano sanzioni da 1.000 a 5.000 euro per il versamento della retribuzione (o per relativi anticipi) in forma di contanti. La norma si applica e si estende anche alle retribuzioni riguardanti i collaboratori e i soci delle cooperative. Per escluderla non vale quale scusante la dichiarazione firmata dal lavoratore oppure la sottoscrizione della busta paga. Questa peraltro dovrà essere conservata dal lavoratore per un periodo di tempo minimo per non avere problemi con affitti, mutui e prestiti.

Rimane la possibilità di far ricevere al dipendente in contanti la retribuzione tramite il mandato di pagamento presso sportello postale o bancario. Questo vale tanto per quello in cui sia presente il conto corrente di tesoreria che quello in cui sia presente il conto corrente del datore di lavoro, purché con dovute registrazioni.

Un altro metodo consentiti è quello dell’assegno consegnato manualmente al lavoratore. Allo stesso modo è lecito il bonifico tramite codice IBAN. Così come sono regolari altri strumenti di pagamento elettronico. Tra questi rientra anche il versamento su cosiddetta carta di credito prepagata. In questo caso però attenzione, perché se mancasse il codice IBAN, il datore di lavoro dovrà conservare la ricevuta di versamento effettuato. Questo sempre nella logica di mantenere la tracciabilità del pagamento.

Occorre però ricordare che i rapporti di lavoro domestico e degli addetti a servizi familiare e domestici non rientrano in questa norma, avendo una disciplina specifica a parte. Allo stesso modo la norma non contempla i rapporti autonomi di natura occasionale.

Scattano sanzioni da 1.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro che commette questa infrazione nei confronti del lavoratore dipendente

L’Istituto Nazionale del Lavoro peraltro ha contenuto con la Nota 5828 di luglio 2018 alcuni aspetti salienti. L’applicazione della sanzione prescinde dal numero preciso dei lavoratori interessati. Anche una singola infrazione può comportare l’elevazione della contravvenzione. Non solo, questa si proroga per tutte le mensilità in cui si sia protratto l’illecito. Anche in questo caso non si tiene conto del minore o del maggior numero di lavoratori dipendenti coinvolti.

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