Responsabilità per danni da prodotti difettosi  

consumatore

 In caso di danni causati da prodotti difettosi il Codice del Consumo prevede che la responsabilità ricada sul produttore. Qualora non sia possibile individuare il produttore, è responsabile il fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto. Detta responsabilità sussidiaria ricorre se egli ha omesso di comunicare al danneggiato l’identità e il domicilio del produttore o del fornitore.

Normativa di riferimento

La tutela del consumatore danneggiato da prodotti difettosi è stata originariamente introdotta dalla direttiva n. 374/1985/CEE, poi confluita nel D.Lgs. n. 206/2005, noto come Codice del Consumo.

La direttiva europea era intervenuta per coordinare e armonizzare le legislazioni nazionali. Lo scopo dichiarato era quello di fare in modo che: “le disparità esistenti non potessero negativamente incidere sul gioco della concorrenza….falsando il grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso.” Attualmente la disciplina inerente alla responsabilità per danno da prodotti difettosi è contenuta negli artt. 114-127 del Codice del Consumo.

Quando il prodotto è difettoso

Il Codice del Consumo distingue tra prodotto sicuro (art. 103, comma 1, lett. a), prodotto pericoloso (art.103, comma 1, lett. b) e prodotto difettoso (art. 117). Il primo rispecchia qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili non presenti alcun rischio o ne presenti di minimi. Questi ultimi devono essere compatibili con il suo impiego e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. Il livello di sicurezza va valutato in base a determinate caratteristiche, quali: composizione, modalità di assemblaggio, istallazione e manutenzione, effetto su altri prodotti, avvertenze e istruzioni per l’uso. Inoltre, si fa riferimento ad eventuali categorie di consumatori che si trovano in condizioni di rischio nella sua utilizzazione, come ad esempio i bambini.

La definizione di prodotto sicuro è alla base di quello pericoloso, che è tale in quanto non sicuro, appunto.

Pertanto un prodotto difettoso non è certo qualunque prodotto insicuro in sé, ma quello che non offre la sicurezza che ci si attende in relazione a determinate circostanze. L’elemento del difetto è riconducibile al difetto di fabbricazione ovvero alle ipotesi dell’assenza o carenza di istruzioni ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza. Il livello di sicurezza prescritto, al di sotto del quale il prodotto è difettoso, non coincide con la rigorosa innocuità. Al riguardo deve farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza, indicati all’art. 103 Cod. Cons.. Oppure, si ha riguardo ad altri elementi in concreto valutabili, secondo gli standard di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia. In questi casi la responsabilità del produttore sorge quando il prodotto non conforme agli standard viene messo in circolazione, quindi consegnato all’acquirente o all’utilizzatore.

Responsabilità del produttore

Come accennato, prima della citata direttiva 374/1985/CEE era possibile richiamare la disciplina dei vizi della cosa venduta. Essa prevedeva l’obbligo del compratore di provare l’inidoneità della cosa all’uso convenuto o dimostrare la colpa del produttore-danneggiante. Oggi, con l’art. 114 Cod. Cons. il produttore risponde del danno cagionato dai difetti del suo prodotto. L’interpretazione giurisprudenziale risolve il tema della natura della relativa responsabilità, qualificandola non tanto come assolutamente oggettiva ma piuttosto come presunta.

Responsabilità del fornitore

La semplice impossibilità di individuare il produttore non può limitare le istanze risarcitorie. Infatti, in tal caso la responsabilità ricade sul fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto. Ciò nell’ipotesi in cui egli abbia omesso di comunicare identità e domicilio del fornitore, entro tre mesi dalla richiesta scritta del danneggiato. Si tratta, come detto, di una responsabilità alternativa o sostituiva. Ciò significa che se il produttore o precedente fornitore sia chiamato nel processo, può verificarsi la possibile conseguente estromissione del fornitore convenuto. Più soggetti responsabili per il medesimo danno sono obbligati in solido, con diritto di regresso contro gli altri. Ciascuno risponderà in proporzione alla gravità delle colpe e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate, avvenendo la ripartizione in parti uguali in caso di dubbio.

Nesso di causalità

Per attribuire al produttore la responsabilità per i danni provocati da propri prodotti difettosi, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale. Dal canto suo il produttore deve dimostrare fatti e circostanze idonei a escludere la sua responsabilità. Quindi, potrà provare di non aver mai messo in circolazione il prodotto, che il difetto non esisteva al momento dell’immissione sul mercato. Potrà provare, inoltre, che sia insorto dalla necessità di conformare la merce ad una norma imperativa o a un provvedimento vincolante. Oppure dimostrare che attraverso le conoscenze scientifiche e tecniche, possibili al tempo della commercializzazione del prodotto, non era stato possibile individuarne elementi di difettosità. Infine, nel caso di contestazioni riguardanti una parte componente o la materia prima, proverà che il difetto sia interamente dovuto alle stesse.

Il diritto al risarcimento

Il consumatore che lamenti un danno provocato da prodotto difettoso ha diritto al relativo risarcimento, essendo nullo qualsiasi patto che escluda o limiti la responsabilità del produttore. Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. In caso di aggravamento del danno la prescrizione comincia a decorrere da quel giorno. Infine il diritto al risarcimento si estingue dopo 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno. Il danno risarcibile è di due tipologie: da morte o lesioni personali e quello consistente nella distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso. Si deve trattare di cosa normalmente destinata all’uso o consumo privato e principalmente utilizzata dal danneggiato.

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