Quando si può chiedere l’anticipo del TFR prima del decorso degli 8 anni?

TFR

Il TFR è una somma che viene accantonata dal datore di lavoro e che viene svincolata a favore del dipendente, normalmente, a fine rapporto. Si tratta cioè, di una retribuzione differita, avente la finalità di garantire al lavoratore e alla sua famiglia una disponibilità economica per il tempo in cui sarà cessato il rapporto di lavoro. Tuttavia, vi sono dei casi in cui il lavoratore può chiedere l’anticipazione dello stesso.

A tal uopo, però, è necessario che egli abbia maturato almeno 8 anni di anzianità. In questa sede, si ci chiede quando si può chiedere l’anticipo del TFR, a prescindere dal decorso degli 8 anni anzidetti. Ebbene, la legge non prevede questa possibilità, in assenza di almeno gli 8 anni di servizio e di condizioni specifiche prestabilite. L’unica chances può essere rappresentata dalle previsioni dei contratti collettivi di lavoro oppure dal contratto individuale o accordo con il datore di lavoro, che conceda detta possibilità.

Quando si ottiene l’anticipazione

Per rispondere alla domanda: “quando si può chiedere l’anticipo del TFR, prima del decorso degli 8 anni”, scendiamo più nel dettaglio dell’argomento trattato. Come indicato, il trattamento di fine rapporto viene erogato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Rispetto a questo dato oggettivo, non rileva quale sia la motivazione sottesa alla fine del rapporto, avvenga essa per dimissioni, licenziamento o di risoluzione consensuale. A fronte di ciò, può accadere che, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore abbia bisogno di una somma maggiore di cui disporre. Pertanto, la legge prevede che il dipendente possa chiedere un’anticipazione del TFR, se abbia almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

Egli, in tal caso potrà ottenere un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto. Inoltre, devono ricorrere le seguenti condizioni, ossia che la richiesta di anticipo avvenga per specifiche motivazioni.

Deve cioè trattarsi di:

1) spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche;

2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Una volta erogata la somma, questa naturalmente verrà detratta dal trattamento di fine rapporto spettante.

Da quanto osservato, deriva che, in base alla legge, chi non ha almeno 8 anni di anzianità lavorativa, non può chiedere l’anticipazione. Lo potrebbe fare, come anticipato soltanto allorquando i contratti collettivi lo prevedano. In alternativa, dovrà essere il datore di lavoro ad accettare di erogare l’anticipazione in discorso, sulla scorta di un accordo individuale.

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