Per non incorrere in sanzioni chi affitta una casa dovrebbe sapere quali sono i 3 contratti più diffusi e quando conviene stipularli

locazione

La locazione degli immobili è uno dei contratti più diffusi in Italia, disciplinato dall’art. 1571 del codice civile.

Infatti nella maggior parte dei casi chi non può permettersi un’abitazione di proprietà opterà proprio per la locazione.

I motivi che spingono qualcuno a prendere una casa in locazione sono tanti come altrettante sono le forme di contratto.

Nel caso di affitto di terreni bisognerà fare attenzione ad alcuni problemi che potrebbero sorgere.

Conoscere le basi, quando si decide di dare o prendere in locazione permetterà di tutelarsi al meglio.

Il proprietario, poi, dovrà assolutamente ricordarsi di registrare il contratto con durate superiore al mese all’Agenzia delle Entrate per evitare di incorrere in sanzioni. Tutti i contratti poi andranno redatti in forma scritta.

Per non incorrere in sanzioni chi affitta una casa dovrebbe sapere quali sono i 3 contratti più diffusi e quando conviene stipularli

Nei contratti a canone libero saranno proprietario e conduttore a decidere il prezzo della locazione. Nella maggior parte dei casi sarà il locatore a decidere il prezzo, al conduttore verrà dato, a discrezione del proprietario, un piccolo margine di contrattazione.

La durata di questo tipo di contratto è di 4 anni con formula 4+4. Questo significa che allo scadere dei 4 anni avverrà un rinnovo automatico del contratto.

La disdetta da parte del proprietario potrà avvenire solamente per motivi tassativamente indicati dalla legge e comunicata con almeno sei mesi di anticipo.

Non potrà pervenire all’inquilino prima della scadenza dei primi 4 anni.

Situazione diversa sarà quella dell’inadempimento del conduttore, in questo caso il proprietario potrà intimarne lo sfratto.

L’inquilino, invece, potrà recedere dalla locazione con disdetta anticipata comunicata sei mesi prima per gravi motivi soggettivi o oggettivi che ne impediscono la prosecuzione.

Importantissimo ricordarsi che non si comunica mai a voce.

La legge prevede l’utilizzo di uno strumento ben preciso, la raccomandata con ricevuta di ritorno.

A canone concordato

La seconda tipologia di contratto è quello a canone concordato. Non concordato tra proprietario e inquilino ma con delle associazioni di rappresentanti di proprietari e inquilini. Verranno decisi dei minimi e dei massimi tenendo conto di diversi fattori.

A differenza di quello a canone libero avrà una durata di 3 anni con rinnovo automatico di altri 2 anni.

Per chi decide di stipulare questo tipo di contratto ci saranno delle agevolazioni fiscali tra cui riduzione di IMU e TASI. Il recesso può avvenire con preavviso di almeno 6 mesi alla prima scadenza da parte del proprietario.

Il proprietario, come nel caso precedente, potrà recedere solamente in casi specifici elencati dall’art. 3 della legge 431/98.

A uso transitorio senza finalità turistiche

Si tratta di una tipologia di contratto particolare che ha come durata massima 18 mesi e minima 30 giorni. Questi contratti sono disciplinati dall’art. 5 della legge 431/1998.

Per poterli stipulare devono sussistere dei determinati requisiti, non turistici, con cui si dimostrerà l’esigenza transitoria.

Un esempio sono gli studenti universitari o i professori che vengono convocati in una città lontana da casa per svolgere una supplenza.

Nel caso degli studenti il contratto potrà avere una durata dai sei mesi ai tre anni con possibilità di rinnovo.
Negli altri casi sono contratti che non si rinnovano automaticamente e che, in assenza di documentazione, si trasformano in un classico contrato a canone libero.

Anche in questo caso potranno esserci delle agevolazioni fiscali per le parti.

La legge esclude la possibilità di recesso anticipato da parte del proprietario. Al contrario il conduttore potrà recedere per gravi motivi con preavviso di almeno 3 mesi. Ecco perché per non incorrere in sanzioni chi affitta casa deve almeno conoscere quali sono i contratti più diffusi.

Consigliati per te