Non solo il datore, anche questo soggetto è responsabile per infortuni di lavoro

sicurezza sul lavoro

Uno degli obblighi più importanti dei datori di lavoro è quello di controllare e vigilare sulla salute dei loro dipendenti. Devono, cioè, assicurare loro un luogo di lavoro privo di rischi e pericoli. Non solo per l’integrità fisica, ma anche per quella morale. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha spiegato più volte che il datore è responsabile per l’attività di mobbing compiuta dagli altri dipendenti ai danni di un collega. Infatti, il capo ha l’onere di vigilare sul comportamento dei propri sottoposti ed evitare che mettano in pericolo la salute degli altri.

Non c’è solo la responsabilità del datore, infatti ci sono molti soggetti che la legge obbliga a vigilare sulla sicurezza del luogo di lavoro. Questo succede, soprattutto, quando si prendono in considerazione lavori manuali, in particolare di costruzione. Per le caratteristiche di questi lavori il rischio di incidenti si alza molto. Infatti i dipendenti si trovano continuamente a contatto con luoghi in costruzione e potenzialmente pericolanti, oltre che con grandi macchinari e grandi pesi.

Gli obblighi di legge

Dunque non solo il datore, anche questi altri soggetti indicati dalla legge rischiano di essere responsabili per incidenti sul luogo di lavoro. In prima battuta il responsabile di quanto accade in un cantiere è il committente. Questo può delegare tale responsabilità ad un altro soggetto, il responsabile dei lavori. Questo a sua volta, tra i primi adempimenti insieme con la progettazione dell’opera, dovrebbe nominare un responsabile per la sicurezza. È stato l’articolo 90 del Decreto legislativo 81 del 2008 ad introdurre questa figura.

Il datore, in caso di apertura di un cantiere e di appalto ad una sola impresa, ha il dovere di redigere il Piano operativo di sicurezza. Questi sono solo alcuni dei soggetti che la legge fa garanti della sicurezza sul lavoro in cantiere. Infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza 21517 del 2021, ha ritenuto responsabile di un grosso infortunio il direttore tecnico dei lavori.

Non solo il datore, anche questo soggetto è responsabile per infortuni di lavoro

Nel caso esaminato la Cassazione ha ritenuto responsabile di lesioni colpose, articolo 590 codice penale, il direttore tecnico dei lavori. Questo soggetto, infatti, per i giudici non aveva assicurato la presenza in cantiere dei necessari dispositivi di sicurezza. In particolare, di impalcature su di un muro particolarmente pericolante. Questa disattenzione gli è costata cara. Infatti, la Cassazione lo ha condannato al risarcimento dei danni civili e alla pena prevista dall’articolo 590.

Lettura consigliata

Un mese di reclusione e il risarcimento al lavoratore per il datore di lavoro che si dimentica di adottare queste importanti misure in azienda

Consigliati per te