Nessuna imposta di successione se si sceglie questo strumento giuridico

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Secondo quanto ha stabilito una recente ordinanza della Corte di Cassazione la segregazione dei beni in trust non comporta il pagamento dell’imposta. Trattandosi di un trasferimento che avviene in forma gratuita non si possono applicare le regole che prevede la normativa sulle imposte di successione o donazioni. Di seguito facciamo luce sugli aspetti principali sui quali si è focalizzata la sentenza degli Ermellini.

Cosa ha stabilito la Cassazione

La procedura di segregazione in trust di partecipazioni sociali o immobili non risulta rilevante ai fini della imposte sulle successione o le donazioni. Questo è quanto stabilisce l’Ordinanza n. 13 del 4 gennaio 2021 che ha pronunciato la Corte di Cassazione. Tale regola si ritiene valida in quanto il trasferimento per mezzo dello strumento giuridico del trust avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi.

Nessuna imposta di successione se si sceglie questo strumento giuridico dunque. Ciò perché il trasferimento della ricchezza può dirsi tale esclusivamente quando si compie l’attribuzione finale del bene nei riguardi del beneficiario. Ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, precisa la Cassazione, è esclusivamente al beneficiario finale che è possibile attribuire un reale indice di ricchezza. Dunque, si tiene in conto quanto già stabilisce il consueto ordinamento in tema di imposte indirette. Tale prospettiva prende le mosse da una recente controversia e dal relativo ricorso portando alla conclusione che abbiamo appena indicato.

Nessuna imposta di successione se si sceglie questo strumento giuridico

In base a quanto chiariscono gli Ermellini la segregazione in trust degli immobili o di partecipazioni sociali, si mantiene fermo l’ordinamento consolidato. Tale atto avviene a titolo gratuito per la durata specificata o fino alla morte del disponente i cui beneficiari sono individuabili nei discendenti di quest’ultimo. Il trust non determina un effetto traslativo in favore del trustee. Egli infatti è tenuto alla sola amministrazione e custodia del patrimonio in regime di segregazione patrimoniale. Dunque, non è possibile applicare in questo caso l’imposta di successione. Questo è quanto si stabilisce ai sensi dell’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006. pertanto, l’affidamento non comporta una definitiva attribuzione ma na esclusiva disponibilità transitoria in attesa del trasferimento dei beni ai reali beneficiari. Pertanto, in tale circostanza nessuna imposta di successione se si sceglie questo strumento giuridico.

Approfondimento

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