Negato risarcimento al ciclista nonostante la caduta

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Optare per la bici come mezzo di trasporto ha numerosi benefici, sia in termini di salute sia in termini economici. Fa bene al nostro organismo, ma anche all’ambiente, perché ci permette di ridurre le emissioni di CO2. Inoltre, il ciclismo, anche a livelli amatoriali, è anche uno degli sport più apprezzati dagli italiani per tenersi in forma.

Le regole da rispettare

Chi utilizza questo mezzo deve conoscere e rispettare una serie di obblighi e doveri al fine di circolare nella massima sicurezza propria e degli altri. Ad esempio, i ciclisti devono procedere su un’unica fila nei casi in cui sia richiesto dalle condizioni della circolazione. Sono tenuti, altresì, a condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio ai pedoni.

Devono poi transitare sulle piste loro dedicate quando presenti, salvo alcune eccezioni previste dalla Legge. Infine, ai ciclisti è vietato trainare veicoli e farsi trainare. Va, inoltre, ricordato che è possibile mettersi alla guida della bici solo se il proprio stato psicofisico lo permette, infatti anche ai ciclisti si applicano le norme relative alla guida in stato di ebbrezza.

Negato risarcimento al ciclista nonostante la caduta

Chi utilizza la bici, oltre a rispettare le singole norme espressamente previste, deve anche usare la massima cautela, come tutti gli altri utenti della strada. Questa regola generale è talmente importante che ha portato la Corte di Cassazione a negare il risarcimento al ciclista nonostante la caduta su una strada dissestata.

Il caso è quello di un soggetto caduto rovinosamente dalla sella della bici a causa della pavimentazione fortemente sconnessa di una via pubblica sulla quale transitava. In seguito al sinistro procedeva a fare causa al Comune al fine di ottenere il risarcimento.

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale hanno, però, deciso per il negato risarcimento al ciclista. Decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9.410 del 2022.  Secondo i giudici il ciclista avrebbe potuto evitare tranquillamente il danno, prestando una maggiore attenzione al manto stradale e procedendo con cautela.

In queste ipotesi il giudice deve valutare la possibilità per l’utente della strada di percepire il pericolo.

Rileva quindi se il sinistro avviene di giorno o di notte, se vi è adeguata illuminazione, se il pericolo risulti o meno insidioso. La condotta non avveduta del ciclista integra, infatti, il caso fortuito e interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Una condotta del genere secondo i giudici è tale da escludere la responsabilità dell’ente gestore e il risarcimento del danno.

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