Non solo risarcimento del danno e rendita mensile dall’INAIL ma a chi subisce un incidente spetterebbe anche quest’altra ingente somma di denaro 

risarcimento

È noto come dal contratto di lavoro derivino una serie di diritti e di obblighi per il lavoratore e per il datore di lavoro. Abbiamo visto come il datore di lavoro abbia non solo l’obbligo di pagare lo stipendio dei propri dipendenti ma anche quello di garantirgli un luogo di lavoro sicuro. Se non lo fa, rischia pesanti sanzioni, da quelle economiche fino alla privazione della libertà personale.

Non solo, se il lavoratore subisce dei danni alla propria integrità fisica o psicofisica a causa del proprio capo, quest’ultimo dovrà risarcirgli i danni. Oltre al risarcimento del danno, quando il lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, gli spetta anche un indennizzo da parte dell’INAIL. L’entità dell’indennizzo dipende dal grado di inabilità causata al lavoratore dall’incidente.

Non solo risarcimento del danno e rendita mensile dall’INAIL ma a chi subisce un incidente spetterebbe anche quest’altra ingente somma di denaro

Quando si tratti di inabilità permanente, con un grado compreso tra l’11% e il 100%, valutato in base alle apposite tabelle, al lavoratore spetta una rendita mensile. Infatti, l’INAIL dovrà corrispondere questa certa indennità mensilmente permanente all’infortunato.

Non solo risarcimento del danno e rendita mensile dall’INAIL, dunque, ma a chi subisce l’incidente spetta anche un’altra forma di risarcimento. È quanto stabilito dalla Cassazione con la recente ordinanza 12060 del 2022.

Si tratta del risarcimento del danno non patrimoniale subito da un soggetto a causa di un certo incidente, che può essere anche di tipo lavorativo. Riportato, cioè, durante l’espletamento dell’attività lavorativa.

La giurisprudenza spiega come si quantifica il danno

Il caso esaminato era quello del guidatore di un furgone, in auto con il figlio, che era stato tamponato da un terzo e riportava delle serie lesioni. Il guidatore del furgone decedeva durante il processo di risarcimento del danno per cause non collegate all’incidente. I giudici di primo grado hanno stabilito che il danno da risarcire dovesse essere sia biologico che morale. Il primo è il danno riportato dal corpo del danneggiato, cioè sostanzialmente il grado di invalidità causato da un certo incidente. Il danno morale è, invece, la sofferenza interiore patita dal danneggiato a causa dell’incidente.

I giudici hanno spiegato che la valutazione di questi danni va fatta al momento dell’incidente che provoca il danno. Non rilevano, invece, fatti o avvenimenti successivi, come la morte del danneggiato. La liquidazione e quantificazione del danno, cioè, riguarda solo il momento dell’incidente. A beneficiare del risarcimento, come individuato al momento dell’evento di danno, saranno, poi, gli eredi.

Approfondimento

L’INAIL e il datore di lavoro dovranno pagare pienamente anche questo tipo di infortunio sul lavoro

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