L’assegno ordinario di invalidità conviene anche se si smette di lavorare e si usufruisce della Legge 104 ma non in questo caso

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La normativa italiana riconosce diverse agevolazioni per i lavoratori invalidi come, ad esempio, la pensione di invalidità civile. In questo caso la tutela è rivolta a coloro che, a causa della propria patologia, non hanno possibilità di lavorare. Ma esiste una misura che è rivolta, invece, esclusivamente a chi lavora o ha lavorato nel passato prossimo. È l’assegno ordinario di invalidità che può essere chiesto anche se si decide di smettere di lavorare o se già si usufruisce dei permessi Legge 104. Si ricorda che il beneficio, pur non essendo reversibile ai superstiti garantisce la pensione indiretta.

La normativa  

Questo beneficio prevede che possano richiederlo tutti coloro cui è stata certificata una riduzione della capacità lavorativa specifica. È necessario, quindi, che la riduzione sia riferita alle competenze che si possiedono e non in via generale. In sostanza l’invalidità deve rendere difficoltoso il lavoro che si svolge. Ma non basta, oltre alla riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi, l’AOI richiede anche:

  • di avere almeno 5 anni di contributi di cui, almeno 3 versati nei 5 anni precedenti;
  • che i contributi siano stati versati nell’AGO o nelle casse per lavoratori autonomi.

L’assegno ordinario è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il beneficiario, quindi, può tranquillamente percepire il beneficio e continuare anche a lavorare. Se è titolare della Legge 104, poi, oltre a godere dell’AOI, durante i periodi di lavoro può godere dei 3 giorni di permesso retribuiti.

L’assegno ordinario di invalidità conviene anche se si smette di lavorare e si usufruisce della Legge 104 ma non in questo caso

Anche se l’assegno ordinario è compatibile con l’attività lavorativa, però, non vieta all’invalido di smettere di lavorare. In questo caso il beneficio si comporta come una pensione, visto che è calcolato sui reali contributi versati al momento della richiesta. E l’invalido può percepirlo fino al compimento dei 67 anni, quando si trasforma in pensione di vecchiaia. 

L’assegno ordinario di invalidità ha una durata triennale e alla scadenza può essere presentata domanda di rinnovo. Al terzo rinnovo, poi, diventa definitivo ed accompagnerà l’invalido fino alla pensione di vecchiaia.

A conti fatti, quindi, sembra essere una misura che conviene sempre ma non è così.

Se il titolare di AOI è vicino alla pensione anticipata, infatti, è bene sapere che il beneficio non ne permette l’accesso. Facciamo l’esempio di un lavoratore che ha 42 anni di contributi e che dopo 10 mesi può richiedere la pensione anticipata ordinaria. Richiedendo l’assegno ordinario dovrà attendere, per avere la pensione anticipata, altri 3 anni e non solo 10 mesi. Infatti per accedere all’anticipo dovrà aspettare la scadenza dell’AOI e non chiederne il rinnovo.

Anche in caso di scadenza, quindi, è sempre bene prima di richiedere il rinnovo del beneficio fare i conti dei propri contributi. Se si ha la possibilità di accedere alla pensione anticipata conviene non presentare domanda di rinnovo per non dover attendere oltre. Soprattutto se si è al terzo rinnovo, dopo il quale la misura diventa permanente. Ed in quel caso ci si preclude definitivamente la possibilità di anticipo.

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