In questi casi si può chiedere l’esonero del canone RAI

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In questo momento storico di crisi economica dovuta al considerevole incremento dei prezzi aumenta la necessità per le famiglie di tagliare tante il superfluo. Oltre ad adottare particolari accortezze per risparmiare sulle bollette soprattutto per affrontare il freddo, si cerca anche di tagliare molte altre spese. Nonché di prestare molta attenzione su cosa è davvero dovuto e cosa non lo è. Spesso infatti inconsapevolmente può accadere di pagare servizi di cui non si usufruisce o di non ricevere qualche prestazione di cui si ha diritto. Si pensi ad esempio a chi pur avendo diritto alla quattordicesima non l’abbia ricevuta.

Per tali situazioni l’INPS mette a disposizione un servizio personalizzato con cui i pensionati possono verificare se hanno diritto a prestazioni integrative, come la quattordicesima. Potrebbe inoltre capitare di ritrovarsi a pagare il canone RAI pur essendone esonerati. L’Agenzia delle Entrate sul suo portale web pertanto specifica in quali casi il contribuente abbia diritto all’esonero.

In questi casi si può chiedere l’esonero dal pagamento del canone RAI

Premesso che il canone è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, esistono casi di esonero dal relativo pagamento. Dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo da parte di chiunque abbia un’utenza di energia elettrica residenziale.

Pertanto viene addebitato direttamente in bolletta. Si paga una sola volta all’anno e l’importo è di 90 euro. Ma in questi casi si può chiedere l’esonero, ovvero:

  • gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie;
  • diplomatici e militari stranieri;
  • coloro che non detengono alcun apparecchio televisivo.

Come richiedere il beneficio

Coloro che hanno compito 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente ad 8.000 euro possono presentare una dichiarazione sostitutiva. In questa dovranno attestare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per fruire dell’esonero dal pagamento del canone RAI. È necessario tuttavia che nel nucleo del richiedente non vi siano altri conviventi titolari di reddito, ad eccezione dei collaboratori domestici, badanti e colf. La dichiarazione sostitutiva può inviarsi, munita di copia del documento d’identità:

  • a mezzo racc.ta A/R in plico senza busta all’indirizzo “Agenzia delle entrate-Direzione Provinciale I di Torino-Ufficio Canone TV-Casella postale 22-10121 Torino;
  • tramite PEC e firmata digitalmente all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Anche diplomatici e militari stranieri dovranno, ai fini dell’esonero, inviare personalmente la dichiarazione sostitutiva al suddetto indirizzo. Quest’ultima produce i suoi effetti in base alla data di decorrenza della condizione d’esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Allo stesso modo i cittadini invece che non detengono alcun apparecchio televisivo devono inviare la dichiarazione sostitutiva che vale per un anno, al termine del quale va rinnovata se continuano le condizioni dell’esonero. Il modello di dichiarazione va presentato direttamente dal contribuente nelle seguenti modalità:

  • tramite l’applicazione web;
  • intermediari abilitati;
  • ta A/R all’indirizzo di cui sopra;
  • firmata digitalmente e inviata a mezzo PEC.

In questi casi si può chiedere l’esonero dal pagamento del canone RAI.

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