In caso di cancellazione, overbooking o ritardo, la compagnia deve garantire la sistemazione alberghiera

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Talvolta, ci si trova in aeroporto e il volo viene cancellato, è in ritardo oppure non è possibile salire a bordo a causa dell’overbooking. In tutti questi casi, si ha diritto ad una sistemazione alberghiera gratuita da parte della compagnia aerea. Una domanda che si ci è posti, è, tuttavia: cosa succede se in hotel, si verifica un danno in capo al passeggero? Naturalmente, deve trattarsi di un evento dannoso riconducibile a fatto dell’albergatore. Di siffatte conseguenze dannose risponde la compagnia aerea o l’albergatore? La risposta al quesito è stata fornita dalla Corte di Giustizia Europea, in causa C-530/19 sent. del 03.09.2020. La medesima, nel chiarire i compiti e le responsabilità di ciascuno, ha sostenuto che ognuno risponde per la sua parte.

Cioè, rifacendosi ai vari regolamenti Ue, la Corte ha disposto che in caso di cancellazione, overbooking o ritardo, la compagnia deve garantire la sistemazione alberghiera. Tuttavia, questa non è responsabile di ciò che accade all’interno dell’albergo. In altri termini, di eventuali disservizi o danni causati dal personale dell’hotel o dalla struttura stessa, risponde la medesima

Chiarimenti della sentenza

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Tuttavia, se questo è vero in linea di massima, tuttavia è opportuno addurre dei chiarimenti. In tal senso la Corte Ue ricorda che se la compagnia aerea, per risparmiare, collochi i passeggeri in una struttura inadeguata, rimane responsabile. Cioè, se li colloca in un hotel, carente di qualsiasi comfort, delle misure di sicurezza necessarie, non può andare esente dalle responsabilità che ne conseguono.

Questo perchè il vettore, in base ai regolamenti comunitari, è tenuto a selezionare con cura l’albergo. Solo dopo essersi assicurato che questo sia idoneo a rispondere a ragionevoli requisiti di qualità e di sicurezza, può procedere a collocarli ivi. Dopo di ciò, se succede qualcosa per colpa dell’albergatore, del suo personale o della sua struttura, sarà quest’ultimo a rispondere dell’eventuale danno. Ne deriva, che in linea di massima in caso di cancellazione, overbooking o ritardo, la compagnia deve garantire la sistemazione alberghiera come sopra specificata. Qui si fermerebbe la sua responsabilità, salvo negligenze nella scelta della struttura.

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