Gli eredi non devono pagare né tasse né debiti del defunto all’Agenzia delle Entrate in questi casi

Agenzia delle Entrate

Quando si apre la successione e si procede all’accettazione dell’eredità, ciascun erede ha l’obbligo di rispondere in solido anche delle obbligazioni del defunto. Tuttavia, come precisa una recente sentenza della Corte di Cassazione, tale obbligo viene meno quando si presentano determinate circostanze. Gli eredi non devono pagare né tasse né debiti del defunto all’Agenzia delle Entrate in questi casi che illustriamo di seguito.

Cosa succede quando si rinuncia all’eredità

Quando si procede all’apertura della successione, ciascun chiamato all’eredità ha la facoltà di decidere se accettare o meno la propria quota. Nel secondo caso si formalizza il noto atto di rinuncia dell’eredità che prevede dei costi specifici. In simili circostanze è bene ricordare che non sempre è possibile rinunciare all’eredità. Alcuni esempi in cui tale diritto potrebbe decadere li abbiamo approfonditi nell’articolo “Quali eredi non possono rinunciare all’eredità”. Partendo proprio dall’atto di rinuncia, una recente sentenza della Cassazione ha fatto chiarezza sul collegamento esistente tra rinuncia all’eredità e debiti fiscali a carico del defunto. Come sappiamo, l’articolo 754 del codice civile prevede che gli eredi che accettano l’eredità paghino anche gli eventuali debiti che il defunto ha contratto. Ecco perché in simili circostanze è sempre bene informarsi accuratamente sulla situazione finanziaria del dante causa prima di ritrovarsi in cattive acque.

Gli eredi non devono pagare né tasse né debiti del defunto all’Agenzia delle Entrate in questi casi

Con l’ordinanza n. 21006 del 22 luglio 2021 gli Ermellini hanno stabilito che chi rinuncia all’eredità non ha l’obbligo di rispondere dei debiti del defunto. Tale regola vale anche se si tratta di un erede successibile ex lege o che abbia presentato la successione. La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate su un caso in questione ribadendo alcuni principi fondamentali. Il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per il recupero di imposte quali IVA, IRES, e IRAP relative alla società del defunto.

Secondo quanto stabilisce l’articolo n. 65 del D.P.R. n. 600/1973 solo gli eredi sono i soggetti tenuti in solido al pagamento dei debiti del defunto. Inoltre, l’ex articolo n. 521 del codice civile chiarisce che la rinuncia all’eredità ha valore retroattivo. Questo significa che anche se intercorre un certo periodo tra l’apertura della successione e la rinuncia, il rinunciante non risponde ugualmente dei debiti. Nel caso in esame, inoltre, non erano trascorsi i 10 anni di prescrizione sul piano fiscale, dunque la rinuncia poteva ritenersi valida e non revocabile. Dunque, in questi casi i giudici ribadiscono che la sola successione non comporta la volontà di accettazione dell’eredità. Pertanto, anche sul piano fiscale, non si possono considerare regole differenti.

Approfondimento

Quale erede subentra in caso di rinuncia all’eredità

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