Ecco quale risarcimento per danni da buca su strada pubblica

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Il principio del chi rompe paga vale per tutti. Vale anche per lo Stato e gli Enti pubblici. Infatti, anche lo Stato e gli Enti pubblici possono sbagliare e creare dei danni ai cittadini. Tanto che la stessa Costituzione, all’articolo 28, afferma che i funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili. Sia per leggi civili, penali che amministrative, i dipendenti pubblici rispondono quando compiono atti che violano diritti. In questi casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici. Un esempio dell’applicazione di questi principi l’ha dato il Tribunale di La Spezia.

Quello esaminato dal giudice era il caso di una donna che passeggiando su di una scalinata pubblica, scivolava, riportando delle lesioni. La donna per questo chiamava in giudizio il Comune e chiedeva il risarcimento dei danni subiti. Nel farlo diceva che il Comune era responsabile in base all’articolo 2051 del codice civile.

La responsabilità dello Stato e degli Enti pubblici

L’articolo 2051 del codice civile stabilisce proprio che ciascuno è responsabile delle cose di cui è proprietario oppure che ha in custodia, e questa responsabilità l’hanno anche lo Stato e gli Enti pubblici. Una nuova applicazione di questo principio l’ha offerta la Corte di Cassazione con la recente sentenza 10482 del 2022. Allora, ecco quale risarcimento per danni causati da una buca sulla strada pubblica. La novità ha riguardato il caso di un automobilista che rimaneva coinvolto in un incidente a causa di una buca sulla strada.

Per farsi risarcire i danni subiti chiamava in causa il Comune, come Ente proprietario della strada e tenuto alla manutenzione. Il ragionamento è quello per cui il proprietario è tenuto ad evitare che i propri beni causino dei danni a terzi, articolo 2051 codice civile. Se questo succede il proprietario è tenuto a risarcire. Questo vale anche per lo Stato e per gli Enti pubblici.

Ecco quale risarcimento per danni da buca su strada pubblica

La Cassazione ha spiegato che il privato deve solo provare l’anomalia della strada per ottenere il pagamento dei danni. Per dare questa prova deve dimostrare l’oggettiva invisibilità del pericolo e, dunque, la sua imprevedibilità, si parla di pericolo occulto. Una volta data questa prova l’Amministrazione dovrà risarcire il privato per non avere manutenuto correttamente i propri beni e aver causato un danno ingiusto a terzi.

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