Ecco la semplice soluzione al dubbio su chi deve pagare le spese della porta dei garage

condominio

La vita nei condomini a volte può essere davvero fastidiosa. Piccoli litigi e beghe tra vicinato possono rendere la convivenza davvero impossibile. Uno dei problemi più comuni riguarda le spese per la porta dei garage. Chi deve farsene carico? Poiché le porte dei garage sono parte comune dell’edificio, tutti devono provvedere in base alla tabella millesimale. Ma la risposta non è sempre così facile. Come, d’altronde, le tante che i condomini pongono all’amministratore del condominio.

Le assemblee di condominio diventano sempre più numerose, lunghe e inutili. I condomini più parsimoniosi e pignoli si rifiutano di adempiere alle spese che gli spettano. Nell’articolo di oggi i Lettori possono scoprire come uscire da questa spinosa questione: ecco la semplice soluzione al dubbio su chi deve pagare le spese della porta dei garage.

I costi vanno divisi

La spesa per la porta basculante del garage è relativa a una parte comune dell’edificio e, quindi, dovrà essere divisa tra i condomini. Il riferimento di legge che disciplina questo onere è l’articolo 1123, primo comma, del codice civile. I condomini devono dividere le spese applicando le tabelle millesimali generali. Questo è quanto previsto, “salvo diversa convenzione”. Cosa vuol dire quest’affermazione?

Il regolamento condominiale potrebbe prevedere una tabella millesimale speciale per i proprietari di box e cantine. In particolare, bisogna che il garage sia posizionato all’interno del fabbricato condominiale, nell’area interrata sotto la proiezione del tetto condominiale. Non deve, perciò, essere un garage collocato in una zona separata dall’edificio. Il garage, inoltre, deve essere utilizzato da tutti i condomini, quindi non devono esserci proprietari del solo box, della sola cantina o di un appartamento privo di pertinenze.

Ecco la semplice soluzione al dubbio su chi deve pagare le spese della porta dei garage

L’articolo 1.123 stabilisce, più in generale, che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio vengano sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno di essi, salvo diversa convenzione. Questo si applica anche alla prestazione di servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate a maggioranza dall’assemblea condominiale.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

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