Differenze tra diverse tipologie di matrimonio e nullità del matrimonio canonico e concordatario per vizi del cosiddetto foro interno

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Quante tipologie di matrimonio esistono?

Quali differenze esistono tra un matrimonio canonico ed uno concordatario?

In cosa consiste il cosiddetto vizio del foro interno?

Ed è possibile che un matrimonio concordatario nullo per la chiesa, resti valido per l’ordinamento italiano? O viceversa?

Per dare una risposta a tutte queste domande, dobbiamo partire da un presupposto fondamentale.

A proposito di differenze tra diverse tipologie di matrimonio e nullità del matrimonio canonico e concordatario per vizi del cosiddetto foro interno, dobbiamo considerare che in Italia esistono diverse tipologie di matrimonio.

Le tipologie di matrimonio

Pertanto, possiamo avere, almeno in teoria, quattro tipi di matrimonio, in Italia.

Matrimonio canonico, matrimonio concordatario, matrimonio acattolico,  matrimonio civile.

Il primo è quello celebrato solo in chiesa, mi riferisco alla chiesa cattolica, e valido solo per l’ordinamento canonico, non per lo Stato.

Invece il matrimonio concordatario riconosce effetti civili al matrimonio celebrato in chiesa, tramite la trascrizione.

Il matrimonio civile ha valore solo per lo Stato.

Infine, quello acattolico è un matrimonio celebrato nell’ambito di una chiesa diversa da quella cristiana o in una confessione diversa dalla cattolica ed ha, a determinate condizioni, analoghe al matrimonio concordatario, valore anche per lo Stato.

Occorre anche osservare che solitamente la chiesa cattolica non consente di celebrare matrimoni solo canonici.

Differenza tra matrimonio canonico e concordatario

Concentrando la nostra attenzione su matrimonio canonico e concordatario, occorre dire che la principale differenza consiste proprio in questo.

Cioè nel fatto che al matrimonio canonico non si applicano le normative italiane, visto che per il nostro ordinamento i due sposi non sono tali, ma legati solo da un vincolo spirituale, e non giuridico.

Come dicevo, la chiesa cattolica lo consente raramente.

Comunque la possibilità esiste.

Ad esempio viene concessa a coniugi con una determinata situazione successoria o previdenziale, che non vogliano cambiarla, per effetto delle normative italiane, che in caso di matrimonio canonico non si applicherebbero.

Invece con la trascrizione degli effetti civili del matrimonio celebrato innanzi ad un ministro del culto cattolico, il matrimonio diventa concordatario, in quanto vale anche per la legge italiana, con tutte le conseguenze del caso.

Differenze tra diverse tipologie di matrimonio: il vizio del foro interno

Chiarite alcune fondamentali differenze, per quanto riguarda la eventuale cessazione del matrimonio, esaminiamo la diversa situazione dei coniugi nei differenti matrimoni.

La principale è che per la chiesa cattolica il matrimonio è indissolubile.

Pertanto non se ne dispone l’annullamento, eventualmente ci si limita a riconoscere solo la nullità.

Il concetto è fondamentale. Significa che il matrimonio non era, per qualche motivo, valido sin dall’origine. Quindi se ne riconosce la nullità.

Concetto ben diverso da quello che vige in materia di divorzio, per la legge italiana, perché in questo caso il matrimonio viene considerato valido, ma poi ad un certo punto viene annullato, uno o entrambi i coniugi ritengono di porvi fine.

Quanto alle cause di nullità, in parte analoghe, ne vogliamo ricordare una particolare, valida solo per la chiesa.

Cioè la cosiddetta riserva mentale, o vizio del foro interno.

Occorre dire, a tale riguardo, che il matrimonio per la chiesa è innanzi tutto un sacramento.

Ne consegue che tra la cause di nullità sia annoverata la riserva mentale.

Questa si verifica tutte le volte che una persona, che come nubendo celebri il matrimonio, in realtà non pensi che sia valido, o che abbia valore sacramentale, o quando comunque non accetti, interiormente, uno degli aspetti del matrimonio inteso come sacramento.

Ad esempio potrebbe trattarsi dell’ateo, che ovviamente non crede necessariamente al matrimonio inteso come sacramento, difettando il presupposto fondamentale del credere ad una dimensione metafisica.

Oppure il soggetto che, pur credente, non accetta interiormente di celebrare un matrimonio indissolubile.

Come appurare la riserva mentale

Questo tipo di riserva mentale solitamente viene appurata tramite prove testimoniali, nell’ambito di una procedura di competenza dei tribunali ecclesiastici.

Ad esempio potrebbe trattarsi di testimonianze che dimostrino che il soggetto è sempre stato ateo, o che dica di sposarsi in chiesa solo per accondiscendere l’altro coniuge, e così via.

Questo tipo di riserva non trova esatta corrispondenza in analoga fattispecie del nostro ordinamento.

Solo in parte simile e sovrapponibile si può considerare l’ipotesi, di cui all’art. 123 del codice civile, ma in questo caso sono entrambi i coniugi che hanno simulato il matrimonio, non volendo poi, di fatto, contrarlo realmente nei suoi effetti, relativi ad obblighi e diritti.

Cosa succede in caso di nullità del matrimonio canonico e concordatario

Se un matrimonio canonico viene dichiarato nullo, semplicemente questo matrimonio non viene riconosciuto come valido e, quindi, è come non fosse mai intervenuto.

Situazione diversa si verifica, invece, in caso di matrimonio concordatario.

Occorre infatti che la corte d’appello effettui la cosiddetta delibazione. Alle condizioni previste dalla normativa italiana, tale autorità giudiziaria deve quindi compiere un atto di riconoscimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo dai tribunali ecclesiastici.

Nel caso in cui, quindi, per qualsiasi motivo, la Corte non conceda la delibazione, il matrimonio, pur riconosciuto nullo nell’ordinamento canonico, continuerà a restare valido civilmente. Sarà quindi cura di uno o di entrambi i coniugi, esperire i necessari rimedi giuridici per farli eventualmente cessare provvedendo con la separazione e poi eventualmente con il divorzio.

Ovviamente potrebbe verificarsi anche la situazione esattamente simmetrica, cioè di un matrimonio concordatario, i cui effetti civili vengano sciolti per dichiarazione di nullità in sede civile, ma non dal punto di vista canonico.

Oppure solitamente questa è la tipica situazione del divorzio.

Con il divorzio si annulla un precedente matrimonio, ma questo vale per la legge italiana, quindi riguarda solo la cessazione degli effetti civili. Invece per l’ordinamento canonico il matrimonio resta valido.

Ne consegue che, ovviamente, chi intenda risposarsi lo potrà fare civilmente, non più in chiesa.

In conclusione, quindi, riguardo alle differenze tra diverse tipologie di matrimonio, chi intenda essere sciolto anche canonicamente, non può, in tali casi, che intraprendere la via della causa di nullità canonica.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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