Cosa succede con la direttiva UE che impone l’obbligo di efficientamento energetico degli edifici?

L’obbligo di efficientamento energetico degli edifici

Nel nostro precedente articolo in materia di Superbonus 110% e sconti in fattura ci siamo occupati di alcuni aspetti, inerenti al precedente decreto governativo, che pone termine alle cessioni di credito ed allo sconto in fattura. Cosa succede con la direttiva UE che impone l’obbligo di efficientamento energetico degli edifici? Come risolvere?

Il nostro articolo sul nuovo decreto governativo terminava, accennando proprio alle problematiche, oggetto del presente.

Ma, vista la complessità della materia, abbiamo preferito sviluppare alcune considerazioni in un articolo dedicato in modo specifico alla direttiva dell’UE.

Sostanzialmente, anche se la risposta potrebbe stupire, dobbiamo dire che le conseguenze per lo Stato potrebbero anche essere poche o nulle.

Affermiano questo, perché se lo Stato aderisce con norme di diritto interno alla direttiva dell’UE, ovviamente al medesimo non potrebbe derivare alcuna conseguenza.

Ma poche o nulle sarebbero le conseguenze anche in caso di mancato recepimento della direttiva.

Dobbiamo infatti considerare, intanto, che gli obblighi della direttiva europea riguardano un arco temporale, che comprende più legislature italiane.

Pertanto, per le scadenze previste, potrebbe già esservi stato un altro esecutivo, con idee diverse da quello attuale.

Ma, anche qualora rimanesse in vigore l’attuale impostazione, contraria al recepimento della direttiva, poco o nulla cambierebbe per lo Stato.

Se uno Stato non ottempera ad una direttiva europea, potrebbe essere condannato a pagare una sanzione pecuniaria.

Ma non tutti sanno che, almeno finora, non è previsto alcun meccanismo giuridico, per costringere lo Stato condannato a pagarla.

Pertanto, se proprio uno Stato europeo decidesse di disattendere anche la corresponsione di tale sanzione, potrebbe farlo.

Inoltre, dai dati disponibili risulta comunque che l’ammontare di sanzioni che l’Italia deve all’UE per sanzioni, collegate ad inadempimenti normativi, ammonta ad alcune centinaia di milioni.

Sicuramente una sanzione anche di centinaia di milioni di euro sarebbe, raffrontata con il buco prodottosi nei conti pubblici a seguito della agevolazioni fiscali introdotte con cessioni di credito e sconti in fattura, collegati agli interventi edilizi, ben poca cosa.

Cosa succede con la direttiva UE che impone l’obbligo di efficientamento energetico degli edifici? Conseguenze per i proprietari

Un eventuale recepimento della direttiva potrebbe comportare, per proprietari inadempimenti, le sanzioni eventualmente previste dalla normativa.

Tuttavia esiste un ma, grande come una casa (ci verrebbe da dire, visto l’argomento trattato), che deve tener conto di alcune osservazioni.

La prima e probabilmente più rilevante, riguarda il fatto che una normativa di questo tipo cadrebbe in un determinato contesto.

Già adesso, solo per far fronte alle richieste di efficientamento energetico di una limitata parte del patrimonio edilizio italiano, si è visto come le risorse non siano per nulla sufficienti (tanto che per avere un intervento edilizio oggi bisogna andare alle calende greche).

Cosa succederebbe per far fronte alle richieste, legate ad eventuali obblighi normativi, dell’intero patrimonio edilizio italiano?

La risposta pare piuttosto intuitiva. Una paralisi completa.

E questa circostanza comporterebbe, comunque, anche conseguenze molto interessanti dal punto di vista giuridico.

Principi generali dell’ordinamento

Non dobbiamo dimenticare che anche il recepimento della direttiva europea non farebbe venir meno alcuni principi generali del nostro ordinamento giuridico.

In tale ambito, sicuramente potrebbe trovare applicazione quello che rimanda al famoso brocardo latino “ad impossibilia nemo tenetur”.

In altri termini, significa che nessuno può essere costretto ad adempiere ad un eventuale obbligo, se risulta soverchiamente difficile o impossibile.

Nel caso in questione una rilevante penuria di mezzi e di personale, per far fronte ad eventuali obblighi di efficientamento energetico, situazione di cui certo la responsabilità non può essere ascritta ai proprietari, potrebbe anche essere invocata quale esimente giuridica.

Ma, anche a prescindere da tale aspetto, questa esimente potrebbe essere invocata non solo a livello generale, ma anche individuale, da molti proprietari.

Capita spesso, infatti, che eventuali interventi di efficientamento siano impossibili o particolarmente difficili, a fronte di particolari condizioni ambientali dei singoli immobili.

Di qui una esimente tecnica, che potrebbe essere fatta valere da singoli proprietari.

Ma questi potrebbero invocare anche altri principi e norme del nostro ordinamento, per sottrarsi ad eventuali obblighi.

Vediamo come.

Cosa succede con la direttiva UE che impone l’obbligo di efficientamento energetico degli edifici? Competenza condominiale

La normativa del codice civile prevede espressamente quali componenti di un edificio siano condominiali, con esclusione di tutte le altre.

E spesso, quasi sempre, negli edifici il raggiungimento di un miglioramento della resa energetica passa dalla sostituzione degli infissi.

Ma questi non sono condominiali, ma rientrano nella proprietà privata dei singoli condomini.

Pertanto, anche a fronte di una eventuale delibera che decidesse interventi di efficientamento, questa non potrebbe richiedere la sostituzione degli infissi in modo obbligatorio.

E, dal momento che però, senza questa sostituzione, è probabile, anzi certo, che l’efficientamento non riuscirebbe, ecco che l’opposizione, o meglio diniego, anche solo di una parte dei condomini, ad installare nuovi infissi, comporterebbe l’inutilità anche degli altri interventi.

Ovviamente eventuali conseguenze legali, come la non commerciabilità degli immobili, ricadrebbe solo su chi abbia votato no.

Ma questo aspetto della natura non condominiale di alcuni elementi, potrebbe essere fatto valere in altro modo.

Il singolo condomino, data l’assenza della natura condominiale degli infissi, potrebbe anche decidere di rivolgersi ad una ditta di propria scelta.

Adempiere un eventuale obbligo di efficientamento energetico, infatti, non equivale all’obbligo di avvalersi necessariamente di soggetti prescelti dal condominio.

Il singolo condomino potrebbe quindi comunicare, ad un amministratore che gli comunichi una delibera di approvazione di determinati interventi, che intende avvalersi di professionisti di propria scelta, per quanto concerne componenti di proprietà privata, come appunto gli infissi. E questi sarebbero ovviamente autorizzati, tra l’altro, ad applicare la normativa in materia secondo la propria interpretazione, ad esempio rilevando eventuali condizioni che, secondo loro, rappresentino circostanza di soverchia difficoltà tecnica o impossibilità. E nuovamente il singolo condomino potrebbe far valere l’esimente, di cui al brocardo latino “ad impossibilia nemo tenetur”.

Art. 1.121 codice civile

Ma non sono solo i principi generali dell’ordinamento giuridico, che possono venire incontro alle esigenze di chi intenda opporsi all’eventuale recepimento di un’assurda direttiva europea.

Esistono anche precise norme del codice civile, in questo caso l’art. 1.121 del codice civile.

Tranne che questa norma venga poi abrogata, continuerà ad essere parte del nostro ordinamento.

Essa prevede che innovazioni particolarmente gravose, come sono quelle inerenti agli interventi di cui trattiamo, possano esonerare singoli condomini dalla partecipazione alla spesa.

Sussistono alcuni dubbi interpretativi, circa la possibilità di applicare tale principio alla materia dell’efficientamento energetico.

Proprio per questo motivo, il singolo condomino farebbe bene a partecipare all’assemblea e fare presente, in tale sede, di volersi avvalere di tale facoltà.

Se poi, entro il termine di decadenza previsto dal codice, nessuno avrà impugnato tale delibera, questa sarà comunque valida e nessuno potrà contestare l’esercizio di tale facoltà, anche se ritenuto illegittimo. Proprio perché eventuali vizi della delibera, di cui l’esercizio della facoltà di non partecipazione alla spesa farebbe parte, si sanano in caso di mancata impugnativa della delibera entro il termine temporale previsto dalla normativa.

Conseguenze per il settore edilizio

Il settore edilizio, in Italia, ha visto da un lato, come operatori del settore, grandi aziende e soggetti, di piccole o medie dimensioni, operativi soprattutto nell’ambito di subappalti.

E, da un altro lato, operatori di minori dimensioni, prevalentemente dediti ad opere minori, come quelle inerenti a case autonome e villette.

Il sistema dei grandi appalti, tra cui quelli con committenti condominiali, è stato gestito essenzialmente da general contractors.

Nel complesso, un settore in cui anche il piccolo operatore, non facente parte del sistema dei subappalti, poteva svolgere una propria funzione.

Invece dopo il sistema delle cessioni e degli sconti in fattura, si è determinata una sorta di imbuto di mercato, che ha fatto lievitare i prezzi e reso difficile trovare mezzi e risorse umane e tecniche per effettuare gli interventi.

Questa situazione è andata a discapito soprattutto di operatori autonomi di piccole e medie dimensioni.

E se già questo si è verificato in questa fase, immaginiamoci cosa succederebbe nel caso di obblighi di efficientamento riguardanti l’intero territorio nazionale.

Probabilmente, sarebbe decretata la scomparsa di questi piccoli e medi imprenditori, e la difficoltà o impossibilità per proprietari di case autonome e di villette di riuscire ad ottenere interventi edilizi in tempistiche ragionevoli.

Quali conseguenze potrà quindi avere la direttiva UE? Conclusioni

In conclusione, non fosse che per tutti i motivi esposti, consideriamo velleitaria e gravida di alcune pesanti conseguenze negative l’eventuale ricezione della direttiva europea.

Ma, anche qualora, malauguratamente, questo dovesse verificarsi, abbiamo cercato di suggerire a condomini e proprietari di immobili, alcune mosse da intraprendere, sul piano legale, per esentarsi dalle conseguenze negative che potrebbero insorgere. 

Soprattutto avvalendosi dell’esimente dell’impossibilità o soverchia difficoltà tecnica per un verso, e, per altro verso, dell’art. 1.121 del codice civile per evitare la spesa.

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