Contenuto dell’estratto di ruolo

agenzia delle entrate

Per poter sapere se una cartella di pagamento o esattoriale possa essere contestata o debba essere pagata, bisogna preventivamente conoscere quali sono i suoi elementi costitutivi. La cartella esattoriale è tecnicamente un titolo esecutivo, attraverso cui la P.A. attiva un procedimento o ruolo di riscossione coatta del credito. Il ruolo formato dall’ente creditore e riportato nella cartella di pagamento, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) L’ente creditore

b) La specie del ruolo (ordinario o straordinario, definitivo o provvisorio).

c) Il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori.

d) Il codice di ogni componente del credito (imposta, sanzioni, interessi ed altre spese).

e) Il codice dell’ambito.

f) L’anno o il periodo di riferimento del credito.

g) L’importo di ogni articolo di ruolo.

h) Il totale degli importi iscritti nel ruolo.

i) Il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;

l) La data in cui diviene esecutivo e di consegna all’Esattore.

m) L’indicazione sintetica degli elementi che giustificano l’iscrizione.

In particolare, in caso di iscrizione conseguente ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi dell’atto e la data di notifica. Tutti detti elementi, ad eccezione della data di consegna all’Agente della Riscossione, devono essere indicati nella cartella. Il ruolo deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione, il ruolo diviene esecutivo e l’Agenzia lo consegna in via telematica o cartacea all’Esattore competente, il quale procede all’emissione e notifica della cartella. In definitiva, il ruolo rappresenta il credito che l’Agenzia delle Entrate intende far valere e, dunque, lo strumento della pretesa impositiva. Esso, pertanto, è possibile oggetto di impugnazione. La contestazione, come indicato, può avvenire in mancanza di uno o più elementi facenti parte del contenuto che l’estratto deve avere.

Impugnazione dell’estratto di ruolo

La legge assegna termini ben precisi per impugnare la cartella di pagamento. A seconda del tipo di debito e quindi di ente creditore, diversi sono i termini per impugnare. Le cartelle relative a imposte si impugnano nel termine di 60 giorni, quelle riguardanti multe di 30 e quelle relative a contributi previdenziali e assistenziali in 40. Tuttavia, se il contribuente assume di non aver mai ricevuto la cartella e si accorge dell’esistenza di essa attraverso la stampa dell’estratto di ruolo, può impugnare quest’ultimo. In tal caso, agirà entro 60 giorni dalla consegna dell’estratto. Quindi, chiederà la cancellazione del debito per non aver mai ricevuto l’atto originario.

Leggi anche: Per quali motivi è possibile impugnare una contravvenzione

Consigliati per te