Per quali motivi è possibile impugnare una contravvenzione

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Per quali motivi è possibile impugnare una contravvenzione?

Tra gli errori materiali che possono determinare la nullità della contravvenzione e che quindi possono essere fatti valere nel ricorso avverso la stessa, abbiamo:

1) Omessa o errata indicazione delle generalità del soggetto multato.

2) Omessa o errata indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione.

3) Omessa o errata indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione.

4) Omessa o non completa identificazione del veicolo.

5) Omessa o erronea indicazione dell’autorità presso cui presentare ricorso.

6) Mancata esposizione dei fatti.

7) Errore sulla norma violata o sulla sanzione irrogata. In punto di errori più palesi da invocare, si possono sollevare, a titolo di esempio: – Errore di persona; Notifica della contravvenzione al precedente proprietario del veicolo; Errata rilevazione della targa del veicolo; Notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento dell’infrazione. Una volta chiariti i motivi a supporto dei quali si può impugnare la contravvenzione stradale, vediamo quale procedimento seguire.

Per quali motivi è possibile impugnare una contravvenzione. Ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto può essere elevato nel termine di 60 gg dalla notifica del verbale. In questo caso, esaminati forma e motivi del ricorso, il Prefetto può decidere di accoglierlo, annullando la multa. Ciò può avvenire con un provvedimento espresso, oppure mediante silenzio-assenso che scatta quando, decorsi 180 giorni dal deposito del ricorso il Prefetto non si sia ancora pronunciato. Il termine è di 210 giorni in caso di ricorso consegnato agli agenti accertatori. Nel caso, invece, in cui ritenga infondato il ricorso, nel termine di 180 (o 210) giorni, può emettere un’ordinanza di pagamento di importo superiore di quello contestato. Di solito detta somma è pari al doppio dell’ammontare della contravvenzione, più una maggiorazione che copre le spese del procedimento. In questo caso, al cittadino ricorrente non resterà che impugnare la decisione del Prefetto dinanzi al Giudice di Pace, entro i successivi 30 giorni.

Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace, invece, deve essere proposto, entro 30 giorni, dalla notifica della contravvenzione. Il procedimento dinanzi allo stesso è un vero e proprio procedimento giurisdizionale, non amministrativo come quello innanzi al Prefetto. Esso si chiude con l’emissione di una sentenza con la quale il giudice o accoglie o rigetta i motivi del ricorso. Contro tale sentenza è possibile agire in secondo grado, rivolgendosi al Tribunale territorialmente competente.

Quale scegliere?

In generale, si può dire che un ricorso giurisdizionale presso il Giudice di Pace ed eventualmente dinanzi al Tribunale è complessivamente più costoso di un ricorso al Prefetto. Esso comporta l’esborso di almeno 43 euro di contributo unificato, che può aumentare in base al valore della causa. Invece, il ricorso al Prefetto è gratuito, salvo eventuali spese postali, se non si notifica a mezzo pec. Tuttavia, di contro, il Prefetto può raddoppiare l’importo della contravvenzione e questo è l’elemento di svantaggio. Inoltre, si suppone che il ricorso al Giudice di pace sia caratterizzato da maggiore imparzialità dell’organo decidente rispetto al ricorso amministrativo. Per entrambi, non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Essa, infatti, è obbligatoria solo nel ricorso di secondo grado davanti al Tribunale, qualora si voglia impugnare la decisione del Giudice di Pace.

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