Condizioni per l’accesso al bonus affitti

Locazione

Quali sono le condizioni per l’accesso al bonus affitti?

Nel rispetto dei requisiti previsti dal D.L. Rilancio, anche gli studi professionali potranno beneficiare del credito d’imposta del 60% sull’ammontare dei canoni mensili di locazione. Si tratta del Bonus Affitti, riconosciuto per immobili a uso non abitativo, spettante anche agli studi professionali. Questi, infatti, come altre attività destinatarie della misura, hanno difficoltà a onerare ai pagamenti delle locazioni, data la crisi innescata dal COVID-19.

Oggetto del beneficio è il canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo. Si tratta di ambienti destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Tale credito, quindi, si applica anche agli esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Condizioni per l’accesso al bonus affitti

Condizione per accedere al bonus è che i beneficiari dovranno avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Dovranno, inoltre, aver subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta riconosciuto con il bonus potrà avere diverse destinazioni.

In primis, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa. Ancora, potrà essere usato in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Infine, potrà essere anche ceduto al locatore o al concedente, oppure ad altri soggetti. Tra essi sono compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito di imposta

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30%, nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere in considerazione è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter utilizzare il credito.

Qualora il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Quando il pagamento non sia ancora avvenuto, non sarà possibile fruire in via anticipata del credito ma sarà possibile cederlo al locatore. In tal caso, la cessione viene fatta a titolo di pagamento del canone. Inoltre, se le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria del canone e tale circostanza risulti dal contratto, anch’esse rientrano nel bonus. Esse, cioè, possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

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