Con la Legge 104 oltre ai permessi ecco un’altra novità 2022 e come ottenerla

Legge 104

Il 2022 ha previsto novità importanti per tantissime famiglie, a partire dall’erogazione dell’assegno unico e dalle modifiche apportate dal Decreto n.73/22. Tali modifiche hanno annullato la differenziazione degli importi dell’Assegno Unico tra figli minorenni e maggiorenni, favorendo le famiglie con figli aventi disabilità grave. Ma le novità di quest’anno per le famiglie non si esauriscono qui, in particolare per i titolari di Legge 104. Infatti con il D.Lgs. n.105/2022, sono entrate in vigore dal 13 agosto alcune importanti novità in materia di permessi ex L.104 e di congedo straordinario.

In particolare per quanto riguarda i permessi dal lavoro ex L.104 si può dire finalmente addio al referente unico. Infatti d’ora in poi più lavoratori potranno fruire dei permessi alternativamente tra loro. Per richiederli è semplicissimo, basterà accedere al sito dell’INPS nella sezione dedicata e inoltrare l’istanza online o anche mediante Patronato. Inoltre anche in materia di congedo straordinario il predetto Decreto apporta importanti modifiche al D.Lgs. n.151/2001.

Che cos’è il congedo straordinario e quando spetta

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro regolarmente retribuito per i lavoratori dipendenti che assistono familiari con grave disabilità. Si può richiedere un periodo di congedo straordinario fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Il beneficio è anche frazionabile a giorni. L’indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese antecedente il congedo. Ad ogni modo l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo calcolato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il datore di lavoro dovrà anticipare l’indennità con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Con la Legge 104 oltre ai permessi ecco un’altra novità 2022 e come ottenerla

Il D.Lgs. n.105/2022 ha introdotto il convivente di fatto di cui all’art. 1 co.36 della L.n.76/2016 tra i soggetti individuati in via prioritaria dal legislatore. In particolare, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. Inoltre ha stabilito che il congedo straordinario spetterà anche qualora la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. Pertanto dal 13 agosto potranno fruire del beneficio il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto ex. art.1 co.36 L.n.76/2016. La convivenza potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda purché garantita per tutto il periodo di congedo straordinario.

Per richiedere il congedo straordinario possono utilizzarsi i consueti canali, ovvero online attraverso il servizio dedicato, mediante Contact Center o Patronati. Il convivente di fatto nelle more del rilascio dei nuovi servizi aggiornati, dovrà allegare all’istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Ovvero un’attestazione da cui risulti la convivenza di fatto con il disabile da assistere. Mentre qualora non sia stata ancora instaurata l’interessato dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva dove risulti che provvederà ad instaurare la convivenza entro l’inizio del congedo. Inoltre dovrà attestare che provvederà a mantenerla per tutto il periodo di congedo. Pertanto con la Legge 104 oltre ai permessi per più familiari ecco un’altra importantissima novità.

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