Ascensore nel condominio anche contro la volontà dei condomini, con questa regola per ripartire le spese

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Nei condomini, si sa, non si è mai tutti d’accordo. Argomento scottante può diventare l’ascensore quando è ancora inesistente. Ci sono i condomini per i quali è necessario, altri che lo ritengono inutile, altri addirittura non si pronunciano! Ma cosa accade se non tutti i condomini vogliono l’ascensore? La risposta è affermativa, si può installare un ascensore nel condominio anche contro la volontà dei condomini, con questa regola per ripartire le spese.

L’installazione di un ascensore è un’innovazione e come tale è rimessa alla volontà della maggioranza dei condomini ai sensi dell’art. 1136 c.c.

Il nostro legislatore prevede che per i lavori che comportano un’innovazione siano approvati dalla maggioranza dei condomini e che posseggano almeno la metà del valore dell’edificio. L’art. 1120 c. c. prevede che i condomini possano, con la maggioranza e la metà del valore dell’edificio, disporre le innovazioni che abbattono le barriere architettoniche.

Sono vietate ovviamente le innovazioni recanti pregiudizio alla sicurezza o stabilità del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico, o rendano alcune parti comuni inservibili.

Ascensore nel condominio anche contro la volontà dei condomini, con questa regola per ripartire le spese

Pertanto, ricorrendo la maggioranza prevista dal codice civile, il condominio potrà procedere all’installazione dell’ascensore.

Ad ogni modo, nel caso non ci sia la maggioranza, interviene l’art.1102 del codice civile. Il legislatore infatti prevede che ciascun condomino possa apportare innovazioni al ben comune, per il miglior godimento di essa. Purché lo faccia a sue spese, offrendo la possibilità a tutti di utilizzarlo, a condizione che contribuiscano nelle spese di esecuzione e manutenzione.

Ma come si ripartiranno le spese? A tale quesito risponde l’art.1124 c.c, le spese relative alle scale e agli ascensori sono ripartiti tra i proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Quindi la spesa sarà ripartita per metà in base al valore delle unità immobiliari, e per l’altra metà in proporzione all’altezza di ciascun piano dal suolo. Pertanto si terrà conto sia delle tabelle millesimali, sia dell’altezza del piano.

 

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