Anche senza coabitazione in questo caso si rischia il reato di maltrattamenti in famiglia

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I rapporti familiari portano ad affrontare questioni molto delicate. Infatti, la spettanza dell’assegno di mantenimento oppure di quello divorzile, la gestione dei figli nelle coppie separate, l’attribuzione della casa familiare sono tutte problemi legali/familiari da gestire con cautela. Ancora più attenzione deve prestare il giudice, così come tutti i soggetti che si trovano coinvolti in queste vicende, nel caso in cui emergano comportamenti, in ambito familiare, che possono portare al reato. Ad esempio, in alcuni casi la giurisprudenza ha affermato che per aversi il reato di maltrattamenti in famiglia non è necessaria la condizione della coabitazione

I Tribunali trattano quotidianamente di questioni legali legate alla famiglia. L’attenzione degli operatori del diritto, in questi casi, deve essere massima. Infatti, entrare nei rapporti e nelle dinamiche familiari costituisce sempre un’operazione molto delicata soprattutto se coinvolge figli minori. Spessissimo in Tribunale si discute di determinazione dell’assegno di mantenimento oppure scioglimento e destinazione dei beni della comunione legale. Oppure ancora riguardo l’affidamento dei figli oppure l’attribuzione del comodato sulla casa familiare all’ex coniuge non proprietario.

Ad esempio, di recente si è posta un’interessante questione, in particolare del se l’ex moglie che si licenzi dal proprio impiego abbia diritto alla liquidazione dell’assegno di mantenimento. Un’altra questione molto attuale, analizzata ultimamente dalla Corte di Cassazione, ha riguardato le condizioni in base alle quali scatti il reato in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.

Gli obblighi familiari

Ancora più di recente la Corte di Cassazione si è occupata di un’altra importante questione in ambito familiare. In particolare, i giudici hanno spiegato quando è integrato il reato di maltrattamenti in famiglia. Anche senza coabitazione in questo caso si rischia, infatti, il reato dell’articolo 572 del Codice Penale che porta fino a 7 anni di reclusione. Il caso era quello di un uomo che, come risulta dai referti medici e da altre prove, era solito maltrattare la compagna causandole delle lesioni.

Il reato di maltrattamenti in famiglia-proiezionidiborsa.it

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L’uomo opponeva a giudici, però, la circostanza per cui egli non coabitasse più con la compagna e che, dunque, non fosse integrata una delle condizioni richieste dall’articolo 572 per aversi maltrattamento familiare. E, quindi, al massimo poteva ritenersi integrato il reato di lesioni personali punito molto meno severamente, fino a 3 anni di reclusione. La Cassazione ha, però, rifiutato le ragioni dell’uomo ritenendo integrato il reato di maltrattamenti in famiglia.

Anche senza coabitazione in questo caso si rischia la condanna fino a 7 anni di reclusione

La Cassazione ha infatti spiegato che per aversi maltrattamenti in famiglia e dunque la fattispecie di reato, non è necessaria la condizione della coabitazione.

Non è necessaria la condizione della coabitazione-proiezionidiborsa.it

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L’articolo 572 si accontenta o di un vincolo matrimoniale, della coabitazione oppure, in alternativa, di una stabile relazione affettiva. Anche la totale assenza, cioè, di vincoli giuridici non toglie che potrebbe formarsi tra due individui una stabile relazioni affettiva. Se questa esiste e si verificano più episodi di violenza ripetuti nel tempo è ben integrabile il reato di maltrattamenti in famiglia.

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