Trasformazione di Sas in Srl: obbligo di comunicazione ai creditori, ai fini dell’invocabilità della presunzione di consenso

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Il fenomeno della trasformazione societaria, a cui il codice civile dedica un capo (Capo X, Sez. I), è sottoposto a rigorose forme di pubblicità, tra le quali quella richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione. Trattasi di pubblicità “notizia”, necessaria e prodromica all’efficacia dell’atto di trasformazione, nonché ai fini dell’apponibilità a terzi dello stesso.

Il Legislatore distingue il regime pubblicitario cui è sottoposto l’atto di trasformazione, ai sensi dell’art. 2500 c.c., secondo il quale l’atto di trasformazione deve risultare da atto pubblico, dall’obbligo di comunicazione ai creditori, previsto dal successivo art. 2500 quinquies.

Un lettore o interprete poco attento, specie se socio illimitatamente responsabile di ente trasformato in Srl, potrebbe incorrere in grave responsabilità, nei confronti dei creditori della società trasformata.

Segnatamente, la liberazione dei soci a responsabilità illimitata, per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione, non è automatica, ma subordinata alla manifestazione del consenso dei creditori.

Quest’ultimo può presumersi se i creditori non lo hanno espressamente negato, nei 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione. Di modo che il semplice silenzio, protratto per 60 giorni dalla ricezione dell’apposita comunicazione, comporta l’invocabilità della presunzione di consenso di cui al secondo comma dell’art. 2500 quinquies.

Presupposto imprescindibile dell’operatività di tale presunzione legislativa, tuttavia, è l’adempimento dell’obbligo di comunicazione, avente ad oggetto la delibera di trasformazione, che si ritiene adempiuto correttamente se effettuato con mezzi idonei a garantirne la prova di avvenuto ricevimento, da parte, appunto, dei creditori.

Trasformazione di Sas in Srl: obbligo di comunicazione ai creditori, ai fini dell’invocabilità della presunzione di consenso

A titolo esemplificativo, è sufficiente inviare una raccomandata, con avviso di ricevimento; mezzo equipollente è stato ritenuto la notifica, a mani, dell’ufficiale giudiziario e/ o a mezzo PEC.

Qualsiasi altro strumento di pubblicità, come ad esempio l’iscrizione nei registri della camera di commercio della delibera di trasformazione, non è idoneo a far scattare la presunzione di consenso dei creditori sociali, rispetto alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, (per i debiti sorti prima della trasformazione)

In altri termini, il consenso dei creditori non rileva ai fini dell’efficacia dell’atto di trasformazione, ma solo rispetto all’eventuale liberazione dei soci dell’ente trasformato da responsabilità per debiti contratti prima della trasformazione stessa.

L’obbligo di comunicazione ai creditori è atto recettizio

A tal proposito, l’obbligo di comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori è atto recettizio, destinato a produrre i suoi effetti solo se vi è la prova del ricevimento dello stesso, da parte dei destinatari. Di modo che la presunzione di consenso non può desumersi in relazione a forme di pubblicità (iscrizione nei pubblici registri) deputate all’efficacia dell’atto di trasformazione in re ipsa.

Né può confondersi la forma di manifestazione del consenso, che può essere anche tacito, in virtù del silenzio protratto per 60 giorni, dalla ricezione dell’apposita comunicazione, con la forma della comunicazione stessa.

Quest’ultima, in quanto atto recettizio, deve avvenire con modalità idonee a garantirne la conoscenza da parte dei destinatari.

Tali principi sono stati affermati in una recente sentenza della Suprema Corte (n. 29745, sezione terza Civile), che ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, sul presupposto per cui, appunto, i ricorrenti (ex soci accomandatari) avrebbero confuso le due forme di pubblicità tipizzate dagli art. 2500 c.c. e 2500 quinquies, nonchè la forma del consenso dei creditori, con la forma della comunicazione dell’atto di trasformazione. Secondo i Giudici di legittimità, il silenzio dei creditori, nel quale si concreta il tacito consenso e la relativa presunzione di consenso alla liberazione dei soci, non rileva e non opera in assenza dell’invio dell’apposito atto recettizio.

In ultima analisi, a proposito di trasformazione di Sas in Srl, la separazione tra il patrimonio delle società a responsabilità limitata e quello dei soci di Srl si riflette anche sulle forme di pubblicità, cui resta sottoposto l’atto di trasformazione.   In particolare, mentre gli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 c.c. sono finalizzati all’efficacia in sé della trasformazione societaria, quelli di cui al successivo art. 2500 quinquies, invece, risultano funzionali alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili.

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