Riscatto della laurea ai fini pensionistici? Importanti chiarimenti dell’INPS sul calcolo del riscatto con riferimento al sistema contributivo

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Se si è pensato al riscatto della laurea ai fini pensionistici, dobbiamo sapere che vi sono importanti chiarimenti dell’INPS sul calcolo del riscatto con riferimento al sistema contributivo.

Nella specie, l’ente è intervenuto con una circolare, la n. 54 del 6 aprile 2021, in cui ha offerto talune indicazioni su uno dei temi più scottanti per molti di coloro che sono in procinto di accedere al trattamento pensionistico.

In particolare, si è detto che ai fini del riscatto agevolato della laurea, in caso di periodi soggetti al regime contributivo, l’onere va ricalcolato. In tal modo, il contribuente avrà anche la possibilità di decidere se fruire della totalizzazione.

Quest’ultima ricorre quando i lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, che abbiano versato contributi presso diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, unifichino  questi ultimi, gratuitamente, per ottenere un’unica pensione.

Quali criteri per il riscatto della laurea ai fini pensionistici

Già in precedenza, con altra circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, l’INPS aveva emanato disposizioni in tema di decorrenza degli effetti del riscatto nell’ambito del sistema contributivo della pensione.

Sempre nell’ambito delle fonti rilevanti ai nostri scopi, rileva anche la circolare n. 106/2019. In essa si è sottolineato che la modalità di calcolo basato sul criterio a percentuale agevolato, ricorre solo per il riscatto del corso universitario di studi collocabile nel sistema contributivo.

Di conseguenza, se il corso di studi si pone temporalmente a metà strada tra sistema retributivo e sistema contributivo, l’onere di riscatto si quantifica in maniera mista.

Cioè per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica. Mentre per quelli rientranti temporalmente nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo più vantaggioso, di calcolo a percentuale.

In quest’ultimo caso, il contribuente potrà scegliere tra due opzioni.

La prima è quella della retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. Il tutto, con aliquota contributiva determinata in base al regime vigente alla data di presentazione della domanda.

Oppure, in alternativa, l’interessato potrà scegliere una seconda strada. Che è quella basata su un livello minimo imponibile annuo. Quest’ultimo, si moltiplica per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

In definitiva, in ipotesi di riscatto della laurea ai fini pensionistici, con la predetta circolare l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sul calcolo del riscatto con riferimento al sistema contributivo.

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