Pericolo incidenti: i pagamenti per i lavoratori

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In questo articolo vogliamo trattare un tema che periodicamente balza alle cronache. Ogni anno, infatti, migliaia di italiani subiscono incidenti sul lavoro. Spesso purtroppo anche mortali. Oggi vogliamo approfondire un particolare aspetto relativo al pericolo incidenti: i pagamenti per i lavoratori. La legge prevede degli indennizzi per le vittime di incidenti sul lavoro. L’ente preposto alla vigilanza del rispetto delle norme e all’assicurazione dei rischi professionali è l’INAIL. L’INAIL riconosce diverse prestazioni economiche in caso di inabilità temporanea o permanente. Vediamo quali infortuni sono coperti e cosa devono fare dipendente e datore di lavoro per richiedere le coperture previste. Scopriamo anche cosa si intende per danno biologico ed a quali indennizzi darà diritto.

Le rendite per inabilità temporanea e permanente

Le rendite INAIL sono prestazioni economiche volte ad indennizzare le vittime di incidenti e malattie professionali per le conseguenze patrimoniali di tali eventi. Da specificare che le rendite per inabilità temporanea sono indennizzi giornalieri pagati al dipendente impossibilitato a lavorare per un determinato periodo di tempo. Mentre le rendite per invalidità permanente sono prestazioni pagate a tempo indeterminato ai lavoratori che riportino invalidità superiore al 16%.

L’importo di tali indennizzi è regolato dal D.Lgs 38/2000 e dal DM 12 luglio 2000. Le rendite per inabilità permanente decorrono dal giorno successivo alla guarigione clinica, non sono pignorabili né cedibili. Il Ministero del lavoro prevede una rivalutazione annuale delle rendite per inabilità e ha sancito la loro totale detassazione. Ricordiamo che il lavoratore deve denunciare al datore di lavoro ogni infortunio o malattia professionale il prima possibile. Il datore di lavoro dovrà tempestivamente informare l’INAIL dell’accaduto.

Pericolo incidenti: i pagamenti per i lavoratori

Le menomazioni superiori al 6% danno diritto ad un ulteriore indennizzo: il danno biologico. Con questo termine il Ministero del lavoro indica ogni lesione all’integrità psicofisica causata da infortunio o malattia professionale. L’importo del danno biologico è determinato dal medico competente sulla base della tabella di cui all’articolo 1 del DM 25 luglio 2000. Per le menomazioni di grado compreso tra il 6 ed il 15% l’INAIL erogherà un importo una tantum.

Per le inabilità superiori al 15%, invece, l’Ente pagherà una rendita mensile vitalizia. La circolare INAIL 41/2018 ha ribadito l’esenzione dall’imposizione fiscale degli indennizzi per inabilità e danno biologico. La stessa circolare ne ha regolato i meccanismi di rivalutazione periodica. Le rendite di lungo periodo possono accompagnare il lavoratore ad un’eventuale pensione anticipata. La redazione di ProiezionidiBorsa ha trattato in questo articolo il tema dei pensionamenti obbligatori.

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