Per beneficiare della detrazione da abitazione principale non rileva la residenza dei singoli coniugi, bensì quella della famiglia

Cassazione

Per beneficiare della detrazione da abitazione principale non rileva la residenza dei singoli coniugi, bensì quella della famiglia. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 31958 del 05/11/2021, ha chiarito un rilevante profilo in tema di detrazione Ici/Imu per la prima casa. Nella specie, il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune per imposta ICI per annualità dal 2007 al 2011. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva i ricorsi riuniti, confermando la validità dell’accertamento dell’Ufficio. Avverso la sentenza il contribuente proponeva appello, deducendo vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del presupposto dell’”abitazione familiare”. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello.

Rilevavano i giudici di secondo grado che, ai fini della spettanza della detrazione, per abitazione principale si intendeva, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Il contribuente doveva inoltre provare che l’abitazione costituiva dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari. Priva di valore probatorio era quindi l’affermazione che, nella specie, vi era una separazione di fatto. Tale circostanza, in assenza di un provvedimento giudiziario, non consentiva infatti di ritenere con certezza che il nucleo familiare si fosse effettivamente diviso. Ed anzi tale circostanza forniva la prova del venir meno della detrazione, essendo i coniugi dislocati, per ragioni che non interessavano all’Ufficio, in dimore diverse.

Il ricorso in Cassazione

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione. Deduceva il ricorrente che per “residenza della famiglia” doveva intendersi il luogo di ubicazione della casa coniugale. Concetto che però veniva meno in caso di frattura del rapporto di convivenza. E, nella specie, a seguito di una crisi coniugale (non formalizzata in un rapporto di separazione legale), il coniuge aveva preso in locazione un’altra casa. Pertanto, a suo avviso, aveva errato la CTR quando aveva messo in discussione l’avvenuta frattura del rapporto coniugale. E soprattutto aveva errato ad affermare che la presunzione di coabitazione poteva essere vinta solo attraverso un provvedimento giudiziale di autorizzazione a vivere separati. Pertanto, avendo il contribuente dimorato abitualmente nell’abitazione insieme al proprio residuo nucleo familiare (figli), riteneva di avere il diritto alla detrazione per abitazione principale.

La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso non era fondato. Evidenziano i giudici che la CTR non aveva escluso l’agevolazione perché la moglie del ricorrente viveva in altro comune a seguito di rottura dell’unione coniugale. La CTR aveva infatti escluso il diritto alla detrazione perché non era stata provata la rottura. Per beneficiare della detrazione da abitazione principale non rileva la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia. Ed è necessario che sia il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. E questo anche considerato che le norme agevolative sono, come noto, di stretta interpretazione.

Si ricorda infine che, sulla questione, è intervenuto anche il decreto fiscale 146/2021 collegato alla Legge di Bilancio 2022. La norma stabilisce che se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’agevolazione è applicabile (a scelta) soltanto a una di esse. E questo sia se gli immobili sono situati nel medesimo territorio comunale, sia se si trovano in Comuni diversi.

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