Per godere dell’agevolazione prima casa, il non residente non deve adibire l’immobile ad abitazione principale

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Per godere dell’agevolazione prima casa, il non residente non deve adibire l’immobile ad abitazione principale. Studiamo il caso.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 627 del 27.09.2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di spettanza dell’agevolazione prima casa. L’istante, residente all’estero e iscritto all’AIRE, in data 16.01.2020, aveva acquistato un immobile, da destinare ad abitazione principale, chiedendo le agevolazioni per la prima casa. Tale immobile veniva rivenduto in data 22 marzo 2021. Il 23 marzo 2021, l’istante riacquistava altro immobile sito in Italia, chiedendo l’applicazione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa. Lo stesso chiedeva inoltre chiarimenti in ordine all’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui aveva riacquistato la nuova abitazione.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante riteneva di non dover trasferire, entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, la propria residenza nel Comune. Ed evidenziava che la stessa Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il cittadino emigrato all’estero può acquistare in regime agevolato l’immobile, ovunque sia l’ubicazione. In tal caso, il legislatore non avrebbe infatti previsto l’obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile. Ai fini della conservazione dell’agevolazione sarebbe stato dunque sufficiente che il contribuente residente all’estero dichiarasse la volontà di adibire il secondo immobile ad abitazione principale. In sostanza, verrebbe dunque riconosciuto, per i soggetti che lavorano all’estero, l’esonero del requisito della correlazione tra Comune di ubicazione dell’immobile e luogo di residenza.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate rileva quanto segue. La decadenza dall’agevolazione prima casa è evitata se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile, procede all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale. Per il cittadino emigrato all’estero, già in sede del primo acquisto, l’agevolazione spetta a condizione che l’immobile acquistato costituisca la prima casa nel territorio italiano. L’agevolazione spetta a condizione che l’immobile sia ubicato nel territorio nazionale. E non è necessario per l’acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile. Quindi, anche in sede di riacquisto di altra abitazione, per godere dell’agevolazione prima casa, il non residente non deve adibire l’immobile ad abitazione principale. Tale obbligo (analogamente all’obbligo di residenza) non può infatti essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero. Gli stessi si trovano infatti nella impossibilità di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale.

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