Nullità insanabile della delibera societaria di autorizzazione all’azione sociale di responsabilità

Tribunale

Nullità insanabile della delibera societaria di autorizzazione all’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. per mancanza degli elementi costitutivi dell’azione. Studiamo il caso.

La disposizione di cui all’art. 2393 c.c. stabilisce che l’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione. La norma pone quindi una condizione o un presupposto dell’azione, senza tuttavia precisare quali siano gli elementi oggettivi e soggettivi “Ad validitatem” che la delibera deve contenere.

Il tema è stato oggetto di una recente sentenza della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione promosso da una cooperativa, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, dichiarativa dell’inammissibilità del gravame.

All’origine della vicenda processuale, il Tribunale di Milano aveva ritenuto inammissibili le domande di accertamento delle responsabilità spiegate dalla cooperativa, contro i Consiglieri d’Amministrazione, ciascuno per il periodo in cui era in carica.

In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, il Giudice di prime cure aveva dichiarato l’inefficacia del sequestro conservativo autorizzato nei confronti degli stessi con ordinanza collegiale.

La ratio decidendi della sentenza di primo grado riposa sull’assenza della delibera dei soci di autorizzazione all’azione ex art. 2393 c.c. Segnatamente, dopo aver rilevato la mancanza della deliberazione assembleare, in applicazione del disposto di cui all’art. 182 cpc, il Tribunale, rimessa la causa sul ruolo, aveva assegnato alla società attrice un termine per produrla.

Dato atto che all’udienza successiva la stessa non era stata ancora depositata, sull’erroneo presupposto per cui parte attrice aveva ritenuto (contro l’ordinanza del Tribunale) che la delibera fosse già agli atti del processo, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’azione proposta ed inefficace la misura cautelare autorizzata dal Collegio, in sede di reclamo.

Confermata anche nel secondo grado del giudizio la sentenza del Giudice di prime cure, con ordinanza ex art. 348 ter, dichiarativa dell’inammissibilità dell’ appello,  la cooperativa adiva la Suprema Corte, con ricorso per cassazione affidato a due motivi:

Nullità insanabile della delibera societaria di autorizzazione all’azione sociale di responsabilità

Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 182 cpc e violazione e falsa applicazione dell’ art. 2393 c.c., entrambi ritenuti infondati dall’Organo di Nomofilachia, con conseguente rigetto del ricorso.

Segnatamente, in ordine alla prima censura, la Corte di Cassazione rileva che l’autorizzazione dell’assemblea dei soci all’esperimento dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, ex art. 2393 c.c., costituisce condizione dell’azione, la cui sussistenza va verificata d’ufficio dal Giudice e che, come tale, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.

La carenza di tale requisito, tuttavia, poiché incide sulla legittimazione processuale del l.r. della società può essere rilevata d’ufficio dal Giudice, essendo irrilevante, agli effetti dell’art. 182 c.p.c., che la delibera manchi o, pur depositata in atti, sia viziata.  Se ne deduce il corollario di diritto secondo cui, nel silenzio della disposizione di cui all’art. 2393 c.c., il vizio della delibera è equiparato alla mancanza della stessa, con la conseguenza che la delibera viziata autorizza il Giudice a disporre, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., il deposito di una valida deliberazione assembleare.

Poste tali premesse, in ordine alla seconda censura sollevata dai ricorrenti per cassazione, i Giudici del diritto rilevano che compete solo all’assemblea dei soci il potere di deliberare sia sull’ esercizio dell’azione ex art. 2393 c.c., sia sulla rinuncia all’esercizio della stessa o sulla transazione. Ne discende, secondo la Suprema Corte, il postulato secondo il quale la rinuncia o la transazione da parte del nuovo amministratore o del l.r.p.t. della società, senza la preventiva delibera assembleare, è affetta non da inefficacia o annullabilità, ma da nullità assoluta e insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio.

La delibera dell’assemblea dei soci, in altri termini, costituisce, secondo la Suprema Corte, il modo formale e indefettibile di espressione della volontà della società, del quale non sono ammessi equipollenti.

Sotto il profilo processuale, l’autorizzazione è condizione dell’azione, incide sull’accertamento in ordine alla sussistenza della “Legitimatio ad processum”  e sulla regolare costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la mancanza ( o il vizio) della stessa può essere eccepito anche in sede di legittimità.

Con la sentenza n. 21245 del 23.07.2021, la Cassazione Civile, Sezione I, conclude affermando che sussiste la denunciata carenza di autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità verso gli amministratori perché la delibera è priva degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell’azione.

Ed infatti, la delibera che la società ricorrente aveva eccepito essere agli atti del processo conteneva, in realtà, un mandato al legale di verificare se vi fossero gli estremi per le azioni del caso, nei confronti di una pluralità di soggetti. Essa era quindi inidonea ad esprimere una volontà compiutamente formata dei soci.

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte pronuncia la massima di diritto secondo la quale: la delibera societaria di autorizzazione all’azione sociale di responsabilità deve contenere l’individuazione degli elementi costitutivi dell’azione sotto i profili oggettivo e soggettivo, non essendo, altrimenti, idonea ad esprimere la volontà dei soci.

Nel caso oggetto del ricorso de quo, la delibera non riportava né gli addebiti mossi agli ex amministratori, né quelli ai soggetti contro i quali si sarebbe concretamente agito, elementi che avrebbero “consacrato” in modo formale ed inderogabile l’espressione della volontà della società.

La rilevanza formale delle deliberazioni assembleari, in ambito societario, assurge a rilevanza sostanziale e processuale, di modo che il vizio o la mancanza di una corretta manifestazione della voluntas dei soci è affetta da nullità radicale e insanabile.

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