Non è tenuto al risarcimento del danno chi agisce per legittima difesa

giustizia

L’art. 2044 del codice civile stabilisce che chi provoca un danno per ragioni di legittima difesa non è tenuto al risarcimento del danno. In base alla norma, non è tenuto al risarcimento del danno chi agisce per la legittima difesa dell’incolumità o di un diritto proprio o altrui. La fattispecie di responsabilità delineata è di tipo extracontrattuale come si evince anche dalla collocazione sistematica dell’art. 2044 c.c.. Esso, è posto, infatti, immediatamente dopo l’art. 2043 c.c. che disciplina, appunto, la responsabilità da fatto illecito. La legittima difesa si pone, quindi, come criterio di esclusione dell’antigiuridicità del fatto.

Gli elementi della legittima difesa

L’istituto della legittima difesa è trattato anche in ambito penale. L’art. 52 del codice penale, in particolare, delinea i tratti di tale istituto, a livello sistematico. Quindi, pone una caratterizzazione utilizzabile anche in ambito civilistico. Secondo tale norma, la legittima difesa presuppone la necessità di difendere un diritto proprio o altrui; il pericolo attuale di un’offesa ingiusta; una difesa proporzionata all’offesa. Per quanto riguarda il primo aspetto, emerge che la minaccia può essere rivolta alla persona che poi si difende oppure ad un bene su cui essa esercita un diritto.

Tuttavia, può essere diretta anche all’incolumità o bene altrui. Secondo requisito è l’attualità del pericolo. Ciò significa che non si può legittimamente reagire ad un’offesa ormai realizzatasi, quindi consumata. In questo caso, l’eventuale reazione tardiva non sarebbe esente da responsabilità per danni. In tale situazione, infatti, la giustizia non può essere fatta da sé ma deve essere assicurata dalle forze dell’ordine. Infine, terzo elemento è quello della proporzionalità tra difesa e offesa. Esso impone una valutazione comparativa tra gli interessi in gioco. Per fare un esempio, non si può sparare ad un ladro disarmato che non minaccia la nostra incolumità fisica. In conclusione, quando ricorrono tutte le circostanze sin qui descritte,  non è tenuto al risarcimento del danno chi agisce per legittima difesa,

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