Le novità dall’INPS per il congedo di paternità obbligatorio

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Tutelare e sostenere la famiglia e la genitorialità è da sempre un obiettivo primario e fondamentale del nostro legislatore prevedendo molteplici agevolazioni e aiuti economici. Si pensi all’istituzione dell’assegno unico e universale per sostenere i genitori nel crescere e sostenere economicamente i figli. Recentemente con il D.lgs. n.105/2022 ha introdotto importanti novità in materia di congedo di paternità obbligatorio, riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti. Tra questi sono compresi i lavoratori domestici e gli agricoli a tempo determinato.

Queste novità intendono conciliare al meglio attività lavorativa e vita privata, al fine di conseguire una condivisione di responsabilità di cura tra uomini e donne. Le disposizioni contenute nel Decreto sono volte pertanto a realizzare una parità di genere in ambito lavorativo e familiare. L’INPS con la circolare n.122/2022 fornisce le indicazioni operative da seguire in ordine al congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato. Il nuovo congedo di paternità previsto dal D.lgs. n.105/22 sostituisce il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre.

Le novità dall’INPS per fruire del congedo parentale

L’art.27-bis prevede che il padre da 2 mesi precedenti la data del parto ed entro 5 mesi successivi si astenga dal lavoro per 10 giorni. Questo periodo, ovvero i 10 giorni lavorativi di astensione non sono frazionabili ad ore ma possono utilizzarsi anche in via non continuativa. Il congedo potrà fruirsi, nello stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo il periodo del congedo è aumentato a 20 giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile anche nel periodo del congedo di maternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il congedo spetta a tutti i lavoratori dipendenti. Sono compresi i lavoratori domestici per i quali non è previso il requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o paternità alternativo. Nonché i lavoratori agricoli a tempo determinato per i quali non deve sussistere il requisito contributivo. Tuttavia per entrambe le categorie è necessaria la sussistenza del rapporto lavorativo nel momento di fruizione del congedo. Mentre per gli altri lavoratori, il congedo è previsto anche in caso di cessazione o sospensione dell’attività.

Come presentare la domanda

I padri lavoratori dovranno comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio. Tale comunicazione dovrà pervenire almeno 5 giorni prima dell’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo condizioni migliori previste dalla contrattazione collettiva. Dovrà essere in forma scritta oppure mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e gestione delle assenze. Qualora l’indennità sia erogata direttamente dall’INPS i lavoratori dovranno presentare la domanda all’Istituto. Qualora la fruizione sia nei due mesi antecedenti la data del parto il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.

Misura dell’indennità e compatibilità con il congedo di maternità

Tra le novità dall’INPS si prevede che per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio sia concessa un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro. Il congedo di paternità obbligatorio può fruirsi negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità. Inoltre tale congedo è anche compatibile con la fruizione del congedo di paternità alternativo ex art. 28 del T.U., purché non avvenga nelle stesse giornate. Ovvero in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre.

Il congedo di paternità obbligatorio vale anche in caso di adozione o affidamento

Il congedo di paternità obbligatorio vale anche per i genitori adottivi o affidatari. I periodi di fruizione possono fruirsi dopo l’ingresso del minore nel nucleo familiare ed entro i 5 mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale i periodi di astensione possono fruirsi anche prima dell’ingresso in Italia del minore. Ovvero durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per il disbrigo delle faccende burocratiche e l’incontro col minore.

In tale caso però l’Ente autorizzato che cura la procedura di adozione, dovrà certificare il periodo di permanenza all’estero del padre lavoratore. In caso di affidamento o collocamento temporaneo del minore il padre si astiene entro i 5 mesi successivi all’affidamento o collocamento. Invece in caso di morte perinatale del minore il diritto al congedo sussiste qualora il decesso avvenga nei 28 giorni dalla nascita del minore. Pertanto ecco le novità dall’INPS per tutti i neogenitori lavoratori dipendenti.

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