La strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica la neutralità fiscale

Corte di Cassazione

La strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica la neutralità fiscale. Studiamo il caso. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22127 del 03/08/2021, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di trattamento tributario del trust. Nella specie, il giudizio riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta di donazione, ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, relative ad un atto istitutivo di trust. Su tale atto erano state invece versate dal contribuente solo l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che, non essendoci trasferimento di beni, si fosse in presenza di un atto neutro, non soggetto a tassazione.

La CTR aveva poi accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’istituzione di un trust andasse comunque qualificata come atto costitutivo di un vincolo di destinazione. Vincolo soggetto a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dalla sussistenza in concreto di un effetto traslativo. Avverso la sentenza il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione. La sentenza veniva quindi censurata per aver ritenuto soggetto a tassazione un atto in assenza di un trasferimento di beni o di un arricchimento di persone. E per aver equiparato, nonostante le notevoli differenze, un atto istitutivo di trust ad un atto di costituzione di un vincolo di destinazione.

La decisione

Indice dei contenuti

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici che, in tema di trust, la mancanza di un’organica disciplina interna ha determinato la necessità per l’interprete di ricorrere a figure affini. Ma tali figure non sono sempre pienamente confacenti. Il trust non risulta, del resto, dotato di una propria personalità giuridica ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. E questo non in qualità di legale rappresentante, ma come colui che dispone dei beni, coerentemente con lo scopo a cui il patrimonio è destinato.

I beni o i diritti conferiti nel trust non incrementano, peraltro, il patrimonio personale del trustee, ma ne restano separati e segregati. Pertanto, l’istituzione del trust non determina un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee e non può costituire un indice di maggiore capacità contributiva. Né è sostenibile che, grazie alla sola costituzione del trust, i terzi beneficiari, ove esistenti, acquisiscano un qualche incremento patrimoniale. Tale effetto migliorativo si verifica, infatti, solo quando il trustee abbia portato a termine l’attività ad esso demandata.

Conclusioni

La strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica la neutralità fiscale. Ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, infatti, che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza. E nel trust tale trasferimento non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee. Tali atti sono infatti meramente attuativi degli scopi, strumentali, di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Il solo atto in tal senso rilevante è dunque quello di, eventuale, attribuzione finale del bene al beneficiario. E, in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà quindi essere assoggettato solo ad imposta fissa.

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