Il congedo straordinario Legge 104 può essere richiesto dai figli non conviventi ad una condizione

legge 104

Una delle agevolazioni più importanti che la Legge 104 riconosce ai caregiver è senza alcuna ombra di dubbio il congedo straordinario retribuito. Previsto dalla Legge 151 del 2001 inizialmente solo per i genitori che assistevano figli con disabilità. Con il tempo il beneficio è stato, poi, allargato anche ad altri familiari fino a parenti ed affini entro il terzo grado. Insieme ai 3 giorni di permesso mensile riconosciuti dalla Legge 104, è sicuramente una delle tutele maggiori per i caregiver. Visto che permette di conciliare il lavoro con la cura e l’assistenza del disabile. Ma non sempre è possibile richiedere questa agevolazione perché prevede delle condizioni molti stringenti. Il congedo straordinario Legge 104 può essere richiesto senza convivenza dal figlio che assiste un genitore solo a queste condizioni.

L’ordine di priorità familiare è la prima regola

Il congedo viene concesso secondo un preciso e stringente ordine di priorità familiare. È vincolante e non scala all’avente diritto successivo se non per mancanza, decesso o patologia invalidante dell’avente diritto. Se, ad esempio, esiste un coniuge convivente, il diritto al congedo spetta a lui. Anche se non lavora. E anche se è molto anziano.

In presenza di un coniuge convivente che non abbia una delle patologie invalidanti previste dalla Legge, nessun altro familiare può fruire del congedo.

La convivenza è la seconda regola

L’ordine di priorità familiare, inoltre, scala anche in base alla convivenza con il disabile. Se il coniuge, ad esempio, non risiede con il disabile ma vi risiede un figlio, il diritto spetta al figlio. L’ordine di priorità familiare, quindi, è legato alla coabitazione con il disabile.

Perché il congedo straordinario proprio questo richiede. Per prestare la giusta cura ed assistenza al disabile è necessario viverci insieme. Ed è obbligatorio, quindi, avere la residenza insieme a lui. Il cambio di residenza è quasi sempre necessario. Non è obbligatorio solo nel caso dei genitori che assistono i figli: in questo caso la coabitazione non è requisito necessario.

Il congedo straordinario Legge 104 può essere richiesto senza residenza dal figlio in questi casi

Ma in quali casi un figlio non convivente può chiedere il congedo straordinario retribuito per un genitore anziano? Innanzitutto è necessario che il genitore viva da solo. Che sia divorziato, vedovo o che l’altro genitore sia affetto da una delle patologie invalidanti prima citate.

Se il genitore vive solo il figlio può chiedere il congedo anche senza residenza, ma dovrà, poi, soddisfare in un secondo momento questo requisito. Dovrà, quindi, spostare, in seguito la sua residenza, una volta accolta la domanda di congedo.

Ma la residenza potrebbe non essere cambiata nel caso che genitore e figlio vivano nello stesso stabile. Stesso indirizzo, stesso numero civico, ma interno diverso. In questo caso la coabitazione si ritiene soddisfatta senza cambio della residenza.

Oppure se i due vivono in Comuni diversi, chiedendo la dimora temporanea. Iscrivendosi al registro della popolazione temporanea all’anagrafe del Comune in cui vive il genitore, il figlio non dovrà cambiare residenza.

Cosa comporta il cambio di residenza ai fini fiscali?

Per chi deve cambiare residenza per assistere un familiare con handicap grave possono esserci delle ripercussioni a livello fiscale. Potrebbe, infatti, essere costretto a pagare l’IMU sulla casa di abitazione non avendoci più la residenza. E non essendo più considerata prima casa. Il cambio potrebbe incidere anche sul calcolo ISEE se le divisioni del nucleo originario danno luogo a nuovi nuclei familiari. Ipotizziamo che il figlio e il genitore abbiano due ISEE distinti e che uno dei due percepisca il reddito di cittadinanza. Con il cambio di residenza andrebbero a formare un solo nucleo e rientrerebbero in un unico ISEE perdendo, magari, il beneficio di cui prima godevano.

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