Controlli dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus al 110% per gli 8 anni successivi ed ecco quali documenti conservare per evitare sanzioni

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Molti non sanno che i controlli dell’Agenzia delle Entrate si possono estendere fino a ben 8 anni successivi l’erogazione del beneficio. Ciò sia in caso di Superbonus al 110% che degli altri Bonus fiscali. Quindi, l’Agenzia ha tutto il tempo per verificare i documenti esibiti dai contribuenti per usufruire del Superbonus al 110%. Se ne dovessero risultare omissioni, errori e documentazione non idonea, ecco le gravi sanzioni a cui si andrebbe incontro. Oltre a decadere il diritto al beneficio, per chi ne abbia già fruito, scatterebbe l’azione per il suo recupero.

Consequenzialmente, il beneficiario dovrà restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle sanzioni e degli interessi fino al 200% della detrazione ottenuta. L’oggetto principale delle verifiche riguarderà le pratiche di cessione del credito e lo sconto in fattura. Perseguibili saranno, oltre al beneficiario finale, tutti coloro che abbiano partecipato alla procedura e concorso alla violazione. Quindi, anche il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari che hanno acquistato il credito d’imposta.

Sanzioni applicate nell’effettuazione dei controlli

Oltre alle persone su indicate, saranno suscettibili di sanzioni tutti i professionisti che abbiano asseverato le pratiche per l’accesso all’agevolazione. Si tratta dei tecnici e professionisti che abbiano consentito l’erogazione dei Bonus, grazie alle loro asseverazioni e attività. Normalmente, i controlli dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus al 110% avvengono nel modo seguente. L’ente procede alla verifica documentale in base a quanto stabilito dall’articolo 43 del DPR 600/73, all’articolo 27; nonché sulla scorta del DL n. 185/2008 commi 16-20, convertito, con modificazioni nella legge 2009, n. 2. A quel punto, qualora venga riscontrata l’assenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, inizia l’azione di recupero.

Di norma, l’accertamento si effettua entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per quest’ultima si intende quella diretta all’ottenimento del beneficio. In caso, invece, di cessione del credito, l’atto di recupero potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno. Per esso si intende l’anno successivo a quello di utilizzo irregolare del credito.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus al 110% per gli 8 anni successivi ed ecco quali documenti conservare per evitare sanzioni

Per quanto riguarda invece la documentazione da conservare in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate, essa è la seguente:

  1. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Le persone fisiche devono conservare anche le ricevute del bonifico bancario o bonifico postale, sottostanti all’intervento;
  2. se i lavori siano stati effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione contenente consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori;
  3. nel caso di interventi effettuati su parti comuni degli edifici, va anche acquisita copia della delibera assembleare. Inoltre, serve anche quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Detta documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
  4. una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico. Invece, per gli interventi antisismici, copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.

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