Come comportarsi con un inquilino molesto

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Attraverso il contratto di locazione il proprietario di un immobile concede il bene ad un altro soggetto, il conduttore o l’inquilino, per un certo periodo di tempo, in cambio di un compenso in denaro. In seguito alla conclusione del contratto sorgono in capo alle parti diritti e obblighi. Ad esempio, il proprietario di casa deve consegnare all’inquilino il bene locato in buono stato. Inoltre deve garantire il pacifico godimento della cosa per tutta la durata del contratto. Secondo il codice civile l’inquilino deve invece pagare il canone di locazione.

Una volta ricevuto il bene, deve servirsi di questo con la diligenza del buon padre di famiglia. Questa formula, che può sembrare oscura, rappresenta un criterio di valutazione della condotta del soggetto su cui grava un obbligo giuridico. Egli è tenuto ad adempiere ai suoi obblighi con l’impegno e la correttezza che ci si può aspettare da un uomo medio. Ciò significa che deve comportarsi correttamente e non abusare o danneggiare il bene locato.

Come comportarsi con un inquilino molesto

Cosa succede allora quando il conduttore viola questi obblighi? E cosa può fare il proprietario di casa per tutelare il proprio bene? In precedenza la Cassazione ha illustrato il caso particolare in cui il locatore può addirittura entrare nella casa affittata senza commettere un reato. Oggi invece vedremo cosa può fare il locatore nel caso in cui l’inquilino disturbi ripetutamente la quiete degli altri condomini. Vedremo, dunque, come comportarsi con un inquilino molesto e quando è possibile giungere addirittura allo sfratto.

Risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale

Nel caso affrontato dai giudici l’inquilino aveva adottato comportamenti molesti nei confronti dei vicini di casa. In particolare aveva imbrattato la porta dei vicini e affisso scritte ingiuriose nei loro confronti. Condotte non solo civilmente illecite, ma anche penalmente rilevanti. Ebbene, secondo i giudici tali molestie costituiscono abuso dei beni locati e violano l’art. 1587 del codice civile, integrando così inadempimento contrattuale. La Corte ha poi chiarito che l’inadempimento si realizza anche nel caso di una sola molestia, se questa risulti grave.

Se il padrone di casa tollerasse le molestie arrecate dall’inquilino risponderebbe egli stesso nei confronti dei vicini di casa come fatto proprio. Assumendo, dunque, la responsabilità e tutto ciò che ne consegue. Tale principio, sebbene non espressamente previsto dalla Legge, risulta ormai consolidato in giurisprudenza. Il locatore potrà allora risolvere il contratto di locazione e far cessare così i comportamenti molesti.

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