Impugnazione dinanzi al Giudice di Pace contro le contravvenzioni

Qual è l’iter da seguire per l’ Impugnazione dinanzi al Giudice di Pace contro le contravvenzioni?

Il ricorso al Giudice di Pace è uno dei rimedi contro le contravvenzioni stradali che si ritengono ingiuste o illegittime. Esso, dunque, è uno strumento di impugnazione contro una sanzione pecuniaria amministrativa conseguente alla violazione del codice della strada. Con la sua proposizione, si può chiedere ed ottenere l’annullamento della multa. Il vantaggio e la particolarità di siffatto rimedio giurisdizionale è che è possibile proporlo senza l’assistenza di un avvocato.

Procedura di comminazione della contravvenzione

Quando viene violata una norma del codice della strada viene redatto un verbale di contestazione/accertamento da parte di un organo accertatore. Questo può essere: la Polizia Locale, la Polizia Stradale, Carabinieri, o altro. La persona fisica o giuridica che riceve la contestazione o la notificazione del verbale, se ritiene che sia infondato o illegittimo, ha due possibilità per difendersi. In particolare, può scegliere di proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni oppure al Giudice di Pace entro 30. Per quanto attiene a questo secondo rimedio, vediamo quali sono le indicazioni generali da seguire per la proposizione dell’impugnazione.

Come proporre impugnazione dinanzi al Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace deve essere proposto entro i 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero avviso trovato sul parabrezza di un veicolo. Legittimati a proporlo sono: oltre al trasgressore materiale, l’obbligato in solido che è anche il proprietario del veicolo. Questi è responsabile, in caso di mancato pagamento del verbale da parte del primo, pur non avendo materialmente posto in essere la violazione.

Quindi, una volta indicati chi sono i soggetti legittimati al ricorso, entriamo nel vivo della questione su come va proposto. Come detto, il ricorso al Giudice di Pace è alternativo a quello al Prefetto, nel senso che non è possibile fare prima l’uno e poi l’altro. Esso può essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento oppure depositato personalmente nella Cancelleria del G.d.p.. Come per il ricorso al Prefetto, inoltre, non occorre l’assistenza obbligatoria di un avvocato, nemmeno per stare in giudizio.

Quando va proposto

Il ricorso al Giudice di Pace, è uno strumento di opposizione che consente di sollevare sia ragioni sostanziali che formali. Nel primo caso, quando si è in presenza di vizi sostanziali della multa, si ha la possibilità di contestare la ricostruzione dei fatti, come relazionata dai verbalizzanti. Quindi, per sconfessare quanto da questi dichiarato, occorre una disamina attenta da parte dell’autorità giudiziaria di quanto accaduto. Nel secondo caso, invece, si fanno valere ragioni formali. Esse possono essere rintracciate nella modalità di redazione del verbale, nei termini relativi alla procedura di contestazione, alla procedura di notifica ecc. Il ricorso al giudice di pace ha un costo iniziale, consistente in un contributo unificato il cui importo varia a seconda del valore della causa.

Questo è commisurato all’importo della sanzione. Specificamente, per una contravvenzione stradale che non supera i 1.100 euro, il contributo unificato è pari a 43 euro. Per importi superiori, invece, il contributo costa 98 euro. A ciò bisogna sempre aggiungere una marca da bollo da 27 euro. Infine, il Giudice di Pace, sentite le parti e gli eventuali testimoni, valutato ogni altro mezzo istruttorio, può adottare le seguenti decisioni. Può: rigettare il ricorso, ritenendolo infondato; confermare la multa con ordinanza oppure annullare in tutto o in parte la multa, accogliendo l’opposizione. La sentenza emessa, è contestabile, a sua volta, mediante impugnazione dinanzi al Tribunale.

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