Contributi per riscatto laurea, sono deducibili dal reddito?

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I contributi per il riscatto laurea sono deducibili dal reddito sempre, lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 482 del 19 ottobre 2020.

La risposta riguarda la deducibilità dal reddito complessivo annuo, dei contributi previdenziali versati per il riscatto laurea in modo facoltativo.

L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito alcuni aspetti della normativa precisando che sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali versati in modo spontaneo alla gestione pensionistica di appartenenza.

Contributi riscatto laurea, sono deducibili dal reddito?

Tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo (art.10 del TUIR ), sono inseriti anche i contributi assistenziali e previdenziali versati per:

a) in caso di riscatto laurea o altre forme di riscatto;

b) in caso di versamento di contributi per prosecuzione volontari;

c) ed infine, nel caso di ricongiunzione dei periodi maturati in varie casse previdenziali.

La deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati volontariamente, permette di pagare meno tasse sul reddito complessivo annuo.

In questo modo si ottiene un doppio beneficio: il primo riguarda gli aspetti pensionistici e il secondo la riduzione delle tasse.

Il parere della Cassazione

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita al contribuente sulla deducibilità dei contributi per riscatto laurea, richiama l’ordinanza della Corte di Cassazione, n, 436 dell’11 gennaio 2017.

Nell’ordinanza viene messo un punto fermo ad un principio fondamentale, ossia che dalla valore imponibile della liquidazione del Trattamento di fine servizio o fine rapporto, non bisogna escludere la quota dell’indennità  versata volontariamente per il riscatto degli studi universitari.

La Cassazione, più che riferirsi alla deducibilità dei contributi per riscatto laurea, si sofferma sulla determinazione della liquidazione del TFS – TFR, chiamata anche “buonuscita”.

Contributi per riscatto laurea: la deducibilità ammessa sempre

Riepilogando, quindi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i dipendenti possono fruire delle agevolazioni fiscali inerenti al versamento dei contribuiti volontari per la copertura degli studi universitari agli fini pensionistici, qualunque sia l’origine del versamento.

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