Nel 2025, sono state introdotte delle importantissime novità per i bonus edilizi, con restrizioni e nuove regole per coloro che intendono beneficiare delle agevolazioni. Tra le misure che sono state modificate, rientra anche il cd. Bonus facciate, introdotto nel 2020 per favorire il recupero e il restauro delle facciate esterne degli edifici già esistenti, situati in particolari aeree dell’Italia. All’inizio prevedeva una detrazione del 90%, ridotta, successivamente, al 60%. Nel 2023, infine, il Governo ha deciso di abolire il bonus, ma la detrazione fiscale “sopravvive” grazie ad altre due agevolazioni.
Cosa rimane del Bonus facciate dopo l’ultimo intervento del Governo? Ecco in che modo continuare a beneficiare della detrazione al 50%
È ancora possibile utilizzare i benefici previsti dal vecchio Bonus facciate, grazie al Bonus ristrutturazione e all’Ecobonus. Entrambi prevedono una detrazione del 50% delle spese effettuate per la prima casa e del 36% per la seconda casa, ma per il Bonus ristrutturazione è fissato un tetto massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Nelle formulazione originaria, invece, era applicata un’aliquota di detrazione del 90% in tutti i casi (senza distinzione tra prima e seconda casa). Il rimborso IRPEF, inoltre, viene ripartito in 10 rate annuali di pari importo.
Per il 2026 e il 2027, ci saranno ulteriori restrizioni sull’aliquota detraibile, perché passerà al 36% per la prima casa e al 30% per le seconde case, fino all’applicazione di un’aliquota unica del 30% dal 2028. Per quanto riguarda l’Ecobonus, la differenza tra prima e seconda casa è ulteriormente evidente, ma non sono previsti tetti massimi di spesa, a differenza del Bonus ristrutturazione. La condizione essenziale per l’Ecobonus è che i lavori edilizi siano finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. A partire dal 2026, anche la percentuale di detrazione ottenibile con l’Ecobonus scenderà drasticamente al 36%. Per quanto riguarda, infine, i lavori ammessi, la detrazione viene riconosciuta nel caso di:
- lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia compiuti su parti comuni dei condomini;
- lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia compiuti su singole unità immobiliari residenziali di ogni categoria catastale, anche rurali e pertinenze.
Sono da ricomprendere, ad esempio, le seguenti tipologie di intervento: installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni o persiane, rifacimento di scale e rampe, lavori per il risparmio energetico dell’edificio.