Vendita di alcolici ai minori

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In tutti i luoghi in cui si vendono alcolici, locali pubblici o supermercati, è esposto un cartello che indica il divieto di vendita ai minori di anni 16. Anche la somministrazione è vietata prima di quell’età.

Il titolare della rivendita o il gestore del locale pubblico è responsabile per la vendita o la somministrazione di alcolici al minore di anni 16. Questo anche se la vendita o la somministrazione del cocktail sia stata effettuata da un suo dipendente. Quindi al gestore conviene verificare l’età effettiva del ragazzo, senza assolutamente fidarsi della auto dichiarazione.Le conseguenze, infatti, sono gravi.

 Vendita di alcolici ai minori

Vendere alcolici ai minori di 16 anni è reato, punito dall’art. 689 Codice Penale, che equipara vendita e somministrazione.
Dato che l’acquirente dell’alcolico è un minorenne non sono previste conseguenze penali per lui. E’ responsabile solo chi vende, in quanto maggiorenne. La legge punisce il proprietario del locale in cui è avvenuta la vendita, di qualunque tipo di esercizio si tratti. Può essere un ristorante, un bar, un locale in cui si balla o un supermercato. La pena è l’arresto fino ad un anno.

E’ prevista anche una sanzione accessoria, ossia la sospensione della licenza al locale.

La legge tutela allo stesso modo anche altri soggetti considerati “deboli” e perciò meritevoli di tutela. Si tratta di persone che appaiono con chiarezza in condizioni di deficienza psichica.
Inoltre la legge punisce allo stesso modo anche chi venda alcolici mediante distributori automatici se manchino sistemi di lettura automatica dei documenti. Altrimenti il distributore automatico diventerebbe un comodo metodo per aggirare il divieto imposto dalla legge.

Minori di età compresa tra 16 e 18 anni

Nel nostro ordinamento il minore che abbia già compiuto 16 anni si trova in una situazione diversa rispetto al minore sotto 16 anni. Infatti solo dopo il compimento di 16 anni il minore può essere dichiarato “emancipato” e compiere alcuni atti che prima gli erano vietati. Tra cui, in presenza di certe circostanze, addirittura sposarsi!

Il fatto che il minore che acquista alcolici abbia già compiuto 16 anni alleggerisce la pena prevista. Si tratta solo di una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.000,00.
Grazie all’autonomia degli enti locali, però, il Sindaco può decidere di modificare i limiti di legge, chiaramente in senso più severo rispetto alla normativa nazionale. Per esempio in un Comune si Può decidere di alzare ad anni 18 il limite per la vendita di superalcolici.

Somministrazione dell’alcolico ad un minorenne

Abbiamo già detto che la legge equipara la vendita alla somministrazione. La Corte di Cassazione ha specificato che il reato è commesso anche da chi somministri alcolici al minorenne perché si è fidato della età dichiarata a voce. Quindi non è una scusante, da parte del barista, affermare di aver chiesto l’età al ragazzo. E’ obbligatorio chiedere all’acquirente di esibire il documento di identità. Non è sufficiente nemmeno, e non è quindi una scusante, aver apposto il cartello che illustra il divieto.

Le sanzioni

Le sanzioni previste sono le stesse in caso di vendita e di somministrazione.
– Per la vendita o somministrazione di alcolico a minore infra sedicenne, oppure a persona incapace di intendere e volere, previsto un anno di reclusione;
 per la vendita o somministrazione a minore compreso tra anni 16 ed anni 18 è prevista una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.000,00;
– se il venditore è recidivo, quindi commette lo stesso reato una seconda volta, la sanzione sarà compresa tra € 1.000,00 ed € 25.000,00. L’eventuale sospensione della licenza può arrivare fino e tre mesi. Se il minore viene trovato ubriaco le pene possono essere inasprite.

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