Usura bancaria: nel calcolo del costo complessivo del finanziamento occorre considerare anche il costo occulto

tribunale

Usura bancaria: nel calcolo del costo complessivo del finanziamento occorre considerare anche il costo occulto insito nell’utilizzo del regime composto, tipico del piano di ammortamento ala francese. Studiamo il caso.

Le recenti modifiche apportate alla disposizione di cui all’art. 644 c.p. hanno l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’“Usura legalizzata”, legata alla prassi bancaria e di società finanziarie, preordinata ad abbassare solo fittiziamente il tasso reale applicato all’operazione, indicando un tasso in regime composto.
Il tasso reale applicato al contratto di mutuo o di finanziamento, invece, resta quello semplice.

Conoscere i criteri di calcolo da applicarsi, in ipotesi di tassi in regimi composti, consente di individuare il costo “occulto” addebitato illecitamente al mutuatario e da computarsi nel calcolo del TAEG (tasso effettivo globale medio).
Al riguardo, si è espressa la giurisprudenza di merito, con una recente sentenza: n. 2188 dell’otto febbraio 2021, Sez. XVII Civile, Tribunale di Roma.
All’origine della vicenda giudiziaria, vi è un contratto di finanziamento personale, con ammortamento “Alla francese”. A fondamento delle domande spiegate con l’atto introduttivo del giudizio, i mutuatari deducevano: l’indebita applicazione di tassi anatocistici, la non corrispondenza del tasso effettivamente applicato al tasso nominale, la non corrispondenza del TAEG a quello dichiarato nel contratto, il conseguente superamento del tasso soglia usurario da parte del TEG (tasso globale annuo), essendo stati applicati interessi composti e non semplici.

Usura bancaria: nel calcolo del costo complessivo del finanziamento occorre considerare anche il costo occulto

In esito all’espletata attività istruttoria, il Consulente tecnico nominato dal Giudice redigeva apposita perizia, nella quale accertava che il mutuante aveva adottato un piano di ammortamento “Alla francese”, a rata posticipata costante, applicando un regime di capitalizzazione composta degli interessi.
Il perito accertava, quindi, l’esistenza di un costo “occulto”, corrispondente alla differenza tra l’importo della rata, calcolata in regime di capitalizzazione composta e quella risultante dall’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice.

IL CTU sommava, quindi, tale onere occulto agli altri costi del finanziamento, concorrenti alla formazione del TEG.

Quest’ultimo, sulla base dei calcoli effettuati, risultava superiore al tasso soglia usurario (TSU), indicato nella Legge n. 108 del 2008.
Con approccio pragmatico, il Tribunale di Roma ha annesso alle risultanze della CTU rilevanza tale da estrapolare da esse dei principi ermeneutici, basati non su interpretazioni delle disposizioni legislative e codicistiche di riferimento, ma su concetti strettamente matematici. Del resto, il reato di usura si consuma al superamento del tasso soglia fissato dal Legislatore, per cui l’accertamento della sussistenza del reato è legato a calcoli matematici, basati su criteri di computo degli interessi semplici, composti e degli altri costi (spese), concorrenti alla formazione del TEG, avendo come parametro di riferimento il TAEG (tasso effettivo globale medio).

Segnatamente, nella motivazione della sentenza, i Giudici di Roma affermano che: “….Tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate alla erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell’utilizzo del regime di capitalizzazione composta, nella redazione del piano d’ammortamento (alla francese), costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall’applicazione del regime di capitalizzazione semplice…(omissis)”.

Inoltre, significativa è la parte della motivazione in cui i magistrati attribuiscono preminenza ai principi suesposti, rispetto alla lettera del contratto ed all’accettazione, espressa o tacita, del regime di capitalizzazione composta da parte del mutuatario.

Precisamente, Il Tribunale di Roma chiarisce che, anche in caso di accettazione di tale regime, il maggior onere individuato secondo i criteri consacrati nella sentenza in commento, va comunque calcolato “Ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), alla pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso l’anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. (omissis)…”

Ne deriva che se, per effetto dell’applicazione di tale regime, il finanziamento supera il “Tasso soglia”, il rapporto contrattuale è da ritenersi a titolo gratuito.

Questo, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1815 c.c., comma 2, secondo la cui lettera è nulla la clausola avente ad oggetto la pattuizione di interessi usurari. Dalla nullità della clausola pattizia, discende, quale postulato di diritto, la gratuità del finanziamento e l’obbligo, in capo al mutuante, di restituzione dell’intera somma versata dal mutuatario, nonchè l’addebito delle spese di lite.
Per tale via, il Tribunale di Roma, nella pronuncia de quo, ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi (eccedenti il tasso soglia) e la condanna del mutuante alla restituzione dell’intera somma eccedente la sorte capitale dovuta, pagata dai mutuatari, nonché al pagamento delle spese di lite.

Naturalmente, non può escludersi che la parte soccombente proponga appello avverso la citata sentenza, né che il giudizio prosegua in terzo grado, dinnanzi ai giudici di Nomofilachia.

Tuttavia, sembra opportuno “auspicare” che essa venga confermata e che, dopo il “Passaggio in giudicato” “Faccia stato”, tra le parti, i loro eredi o aventi causa e, inoltre, che assurga a precedente giurisprudenziale, di cui tener conto, ai fini della decisione di casi similari.
La sentenza di merito, invero, ha il pregio di basare la motivazione di diritto sulle risultanze dell’attività istruttoria svolta da esperti contabili, su criteri che potremmo definire “scientifici” o semplicemente “matematici”, nel rispetto della “ratio” e della lettera sottesa all’art. 644 c.p. In altri termini, rappresenta una garanzia in termini di “Certezza del diritto”, non lasciando spazio a possibili interpretazioni, sganciate da criteri matematici di riferimento.
Essa, nondimeno, getta luce sul connesso tema della trasparenza bancaria e sulle possibili violazioni dell’art. 117 del TUB, qualora nei contratti non risulti espresso ed accettato il criterio di computo degli interessi.

Consigliati per te