Una novità per ottenere il reddito di cittadinanza anche per chi prima era escluso

reddito di cittadinanza

Il D.L. 4/2019 ha istituito il reddito di cittadinanza con l’obbiettivo di supportare economicamente le categorie più in difficoltà. Oltre a cercare di fornire un supporto per trovare un’occupazione. In un recente approfondimento avevamo accennato alle difficoltà che diversi cittadini incontrano nel richiedere il sussidio. Soprattutto nel Settentrione, infatti, molte famiglie in condizioni di povertà risultano al di fuori dei parametri previsti dal D.L. 4/19. Le criticità certo non finiscono qui e quasi quotidianamente scopriamo nuovi casi di soggetti che percepiscono il RdC senza averne diritto. Una recentissima nota del Ministero del Lavoro introduce invece un’apertura verso persone che fino ad oggi non potevano percepire il sussidio. Vi introdurremo, quindi, una novità per ottenere il reddito di cittadinanza anche per chi prima era escluso.

Un netto cambio di rotta

L’articolo 2 del D.L. 4/2019 specificava con chiarezza quali categorie non possono beneficiare del reddito di cittadinanza. Tra queste figura anche chi si trova in stato di disoccupazione a seguito di dimissioni volontarie. La norma specifica chiaramente che per dodici mesi dal momento del licenziamento volontario non è possibile richiedere il RdC. Con l’unica eccezione delle dimissioni per giusta causa. Una facoltà riservata ai lavoratori che subiscono discriminazioni, molestie o che non ricevono la propria remunerazione. Il legislatore intendeva tutelare solo chi si trovasse in stato di disoccupazione involontaria, escludendo chi avesse scelto di lasciare il lavoro. Con la recentissima nota 10617/2020, il Ministero del Lavoro ha ribaltato queste logiche, almeno per alcuni lavoratori. Insomma, ecco una novità per ottenere il reddito di cittadinanza anche per chi prima era escluso. Ovvero anche per chi ha presentato dimissioni volontarie senza giusta causa.

Una novità per ottenere il reddito di cittadinanza anche per chi prima era escluso

Con questa nota, il Ministero consente l’accesso al reddito di cittadinanza ai lavoratori cha hanno presentato dimissioni volontarie. Solo, però, nel caso in cui questo sia accaduto nel periodo di prova. Ogni contratto di lavoro, prevede infatti un periodo di prova disciplinato dall’articolo 2096 del Codice Civile. Durante questo periodo di durata variabile da pochi giorni a sei mesi, entrambe le parti possono recedere dal contratto senza preavviso. Proprio la natura precaria di questo periodo costituisce, secondo il Ministero, il motivo per la deroga. Di conseguenza, la nota chiarisce che, durante il periodo di prova, non vale quanto previsto dal comma 3, articolo 2 del D.L. 4/19. In altre parole, chi ha deciso di lasciare il lavoro durante il periodo di prova può richiedere e ottenere il reddito di cittadinanza. Ovviamente qualora possegga i requisiti patrimoniali previsti.

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