Un reddito assicurato per chi arriva dall’estero

viaggio, estero, crisi, partire

La crisi economica causata dalla pandemia da covid-19 ha colpito a livello globale. In tutto il mondo molte aziende stanno chiudendo o licenziando parte dei lavoratori. E’ una situazione di grave disagio, soprattutto per i lavoratori stranieri che hanno più difficoltà ad ottenere le prestazioni assistenziali previste. I lavoratori italiani che hanno perso il posto di lavoro all’estero hanno la possibilità di rimpatriare. Al loro rientro percepiranno una specifica indennità di disoccupazione. La redazione di Proiezionidiborsa sta monitorando le iniziative del Governo a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi. Abbiamo da poco parlato della possibile proroga della Naspi. La norma che prevede un reddito assicurato per chi arriva dall’estero, invece risale al 1975. Vediamo insieme chi ha diritto a questa indennità e come richiederla.

Un reddito assicurato per chi arriva dall’estero: di cosa si tratta?

La legge 402/75 ha istituito un’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, cioè un reddito assicurato per chi arriva dall’estero. A patto che il richiedente rispetti determinate condizioni: l’indennità è rivolta a lavoratori italiani rimasti disoccupati all’estero. Il rientro in Italia deve avvenire entro 180 giorni dalla perdita dell’occupazione. Questi lavoratori dovranno poi rendersi immediatamente disponibili al lavoro. Coloro che abbiano diritto ad un trattamento di disoccupazione all’estero dovranno farne richiesta all’ente preposto dello Stato dove lavoravano. Infatti, l’INPS erogherà il reddito solo dopo la scadenza delle indennità estere. La durata massima dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati è di 180 giorni. In questo periodo un centro per l’impiego supporterà il disoccupato nella ricerca di una nuova posizione lavorativa.

A quanto ammonta e come richiederlo

Gli interessati dovranno presentare la richiesta direttamente sul sito dell’INPS o attraverso un CAF o un patronato entro 180 giorni dalla data di disoccupazione. Le domande dovranno essere corredate dai documenti relativi alla professione svolta, alla retribuzione e alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro. L’importo dell’indennità sarà commisurato al reddito medio previsto per l’attività svolta sulla base di griglie predisposte periodicamente dall’INPS. Attualmente la determinazione degli importi è regolata dalla circolare n.23 del 9 febbraio 2016. Una volta stabilito il diritto del richiedente e l’importo dell’indennità, l’INPS provvederà al pagamento tramite bonifico bancario o bonifico domiciliato. Abbiamo visto che la legge prevede un reddito assicurato per chi arriva dall’estero anche se solo per 6 mesi. L’obbiettivo della norma è supportare i disoccupati fino al loro reinserimento nel mercato del lavoro, magari nel nostro Paese.

Consigliati per te