Un reato che spesso mette in difficoltà il difensore

Norme e diritto

Spesso diritto e procedura penale vengono affrontati dal punto di vista del giurista, in un tentativo di cogliere, scientificamente, gli elementi caratterizzanti di una fattispecie o di un procedimento nella loro oggettività.

Altra cosa è invece affrontare determinate questioni dal punto di vista dell’avvocato difensore, il penalista che debba prestare la propria opera a favore del proprio assistito.

Oggi intendo offrire un piccolo spaccato di cosa questo significhi da un punto di vista operativo, affrontando una fattispecie che spesso mette in difficoltà il difensore. Appunto “Un reato che spesso mette in difficoltà il difensore”.

Ma di cosa si tratta e perché mai un difensore dovrebbe trovarsi in difficoltà?

Un reato che spesso mette in difficoltà il difensore

Naturalmente, sono diverse le situazioni, in cui un avvocato difensore potrebbe trovarsi in difficoltà, ma questa fattispecie esemplifica molto bene quelli che sono taluni problemi, i dietro le quinte di una certa attività, e per questo l’ho scelta.

Di cosa sto parlando? Dei falsi. Vedremo di cosa si tratta e da cosa derivano le difficoltà forensi.

Ma procediamo con ordine. Talora mi è capitato sentir dire a taluni legali che potrebbe essere più facile difendere qualcuno da una accusa di omicidio, che dall’accusa di un falso. Vediamo perché.

Le diverse tipologie di falso

Non starò ad indicare tutte le ipotesi di falso previste dalle nostre leggi penali. Quel che conta è una fondamentale bipartizione, falsi materiali e falsi ideologici.

I secondi non costituiscono documenti o altri tipi di atti alterati. Molto semplicemente, si tratta di atti che riferiscono circostanze non rispondenti al vero.

Questa tipologia di reato riguarda gli atti pubblici, redatti da pubblico ufficiale.

In questi casi tutto è regolare, l’atto non contiene alterazioni, e proviene dal pubblico ufficiale, che lo doveva redigere.

Solo che non racconta la verità, o perché è lo stesso pubblico ufficiale che certifica il falso, o perché riferisce dichiarazioni di persone, che gli indicano circostanze non corrispondenti al vero.

Invece un falso materiale rappresenta un documento che contiene alterazioni materiali, come cancellazioni, modifiche di parole, tentativo di scrivere imitando firma o grafia di altra persona. Potrebbe trattarsi di documento già formato, e successivamente alterato, oppure formato integralmente come falso, tentando di simulare un atto autentico.

Sino a qualche anno fa sia gli atti pubblici, che privati, potevano dar luogo all’ipotesi di falsità materiale.

Oggi questa è depenalizzata in relazione agli atti privati, anche se resta un illecito civile alterare una scrittura privata.

Resta le rilevanza penale della falsità materiale relativa a testamenti.

Ma perché la difesa da un delitto di falso potrebbe essere difficile?

Occorre sgombrare subito il campo da un equivoco.

Individuare una falsità ideologica è sovente difficile.

Proprio perché non è l’atto, in quanto tale, a poterla rilevare, ma circostanze esterne al medesimo.

Infatti è solo la difformità tra quanto resocontato nell’atto pubblico e la realtà dei fatti, che evidenzia trattarsi di un falso.

Potrebbe capitare che tale difformità sia rispetto ad altri documenti, ed allora sarà abbastanza agevole accertare la falsità.

Ma talora sono solo testimonianze quelle che rivelano la verità dei fatti, a dirci che un atto contiene quindi delle circostanze false.

In questi casi, a ben vedere, non ci si trova quindi di fronte a nulla di eccezionale in ambito penale, la classica situazione di materiale probatorio in maggior parte rappresentato da elementi testimoniali.

L’incertezza del difensore

Questo reato evidenzia innanzi tutti un classico dilemma, cui spesso il difensore si trova davanti.

Il proprio assistito si dice innocente e, quindi, che fare?

In teoria si potrebbe avanzare una istanza per far espletare una perizia.

Se l’atto risultasse autentico, si sbaraglierebbe l’accusa.

Ma quell’atto, rinvenuto in possesso del proprio assistito, sarà autentico, o falso?

Infatti il nostro assistito potrebbe anche non averci detto la verità e, quindi, quella istanza potrebbe essere un boomerang.

Ecco spiegato da dove proviene una difficoltà.

Tipica difficoltà che si verifica in tanti altri casi, e ben esemplificata dalla fattispecie del falso.

Tipica situazione in cui un avvocato potrebbe non sapere quindi cosa fare.

Se sbaglia, domandando una prova che va a suo sfavore, difficilmente potrà recuperare la situazione.

Perché la prova che un documento sia falso e provenga da un accusato in base a elementi grafici, difficilmente potrà essere eccepita, a fronte della valenza delle prove costituite da specifiche perizie.

Evidenza della prova avversa alle tesi difensive e valenza probatoria della medesima potrebbero quindi far fare un passo falso. Per il solo fatto di essersi fidati di quanto detto dal proprio assistito, che potrebbe averci nascosto qualcosa.

L’insegnamento è che non bisognerebbe mai domandare accertamenti probatori, di cui non si conosca già l’esito. Sempre meglio ragionare dopo aver conosciuto l’esito delle precedenti indagini, piuttosto che avventurarsi in richieste, fondate solo su quanto dice l’assistito.

Sempre preferibile una verifica condotta da propri collaboratori, quali sono gli investigatori, in base ad un’estensione dei poteri della difesa che ha trovato spazio nelle norme procedurali.

Conclusioni

Un avvocato difensore, in talune circostanze (emblematici gli elementi probatori relativi a perizie grafiche) potrebbe trovarsi in difficoltà per la valenza degli elementi probatori avversi alle proprie tesi.

Pertanto, parlando di un reato che spesso mette in difficoltà il difensore, formulare una strategia difensiva, basandosi solo su quanto indicato dal proprio assistito, potrebbe essere rischioso.

Talora non sempre il proprio assistito dice la verità, sia pure al proprio legale. E necessariamente occorre considerare anche tale possibilità, in modo da far leva su una più ampia possibilità difensiva, senza i condizionamenti di elementi probatori, richiesti dalla stessa difesa.

Proprio perché esistono elementi difficilmente contestabili, come una perizia grafica.

È  vero che alle perizie possono partecipare anche consulenti tecnici di parte, ma spesso quello che conta è il giudizio del solo CTU, cioè il perito nominato dal  giudice, non dalle parti.

E se costui dice trattarsi di un falso, difficilmente il giudice considera la diversa opinione del perito della difesa, essendo comunque il giudice peritus peritorum.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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