Tra vecchie e nuove possibilità fiscali: come utilizzarle?

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A cura di Gian Piero Turletti,

autore di Magic Box in 7 passi e di  PLT

Uno dei temi che maggiormente impattano sulle finanze di noi italiani è certamente quello tributario, a fronte del peso che il fisco ha assunto nel nostro paese.

Una possibile novità, ancora da definire, a favore del contribuente, è una sorta di nuova rottamazione, che dovrebbe poter consentire un pagamento in misura ridotta dei debiti fiscali, quelli oggetto delle famose cartelle degli enti incaricati della riscossione.

Nel caso venga approvata, sarà quindi possibile una consistente sforbiciata del peso fiscale.

Ma intanto che si renda noto qualcosa in più, è anche possibile, talora, giovarsi di alcune normative già in vigore.

Come noto, i debiti tributari possono essere contestati per diversi motivi, prescrizione, pagamenti già effettuati e vari altri.

Ma solitamente le vie per reagire, anche ad eventuali cartelle effettivamente ingiuste, tipicamente sono solo due.

La tradizionale via del ricorso giurisdizionale tributario, e la via del ricorso in autotutela.

La prima comporta diversi oneri, tra avvocato, obbligo di versamento di una somma a titolo cauzionale, tempi lunghi, eccetera.

Per questi motivi, molti contribuenti preferiscono la seconda, che non richiede di essere presentata tramite legale, né depositi di somme cauzionali.

Si tratta di uno strumento che serve nei confronti qualsiasi cartella, notificata da qualsiasi ente incaricato della riscossione, quindi non solo debiti tributari in senso stretto, ma anche debiti previdenziali, multe, ed altri ancora.

Praticamente si tratta di presentare una memoria difensiva, in cui il contribuente evidenzia i motivi perché l’ente, presunto creditore, in realtà non dovrebbe vantare tale credito.

Ad esempio, come abbiamo detto, intervenuta prescrizione.

Ma tale materia, con la finanziaria 2013, è stata innovata, con l’introduzione dell’istituto del silenzio/assenso.

Prima di tale innovazione normativa, questo tipo di ricorso non interrompeva, né sospendeva eventuali atti esecutivi nei confronti del debitore.

Ecco, quindi, cosa potrebbe invece succedere, dopo la riforma del 2013, a favore del contribuente, o comunque del destinatario di una cartella da parte di un ente incaricato della riscossione.

Intanto l’istanza di annullamento può essere presentata sia all’ente che vanta il credito, sia all’ente incaricato della riscossione.

Da questo momento, non può più essere compiuto alcun atto esecutivo, e quelli eventualmente intrapresi vanno sospesi.

Se l’istanza viene presentata all’ente incaricato della riscossione, questo deve comunicarla all’ente presunto creditore.

Dal momento della presentazione dell’istanza, l’ente presunto creditore ha tempo 220 giorni per comunicare risposta nel merito.

Se la risposta non giunge entro tale termine, o giunge tardivamente, anche se nel merito rigetta l’istanza, si forma comunque un cosiddetto silenzio/assenso a favore del contribuente.

Questo comporta un annullamento in automatico del suo debito.

Evidentemente, di un tale meccanismo possono giovarsi sia i contribuenti che hanno effettivamente ragione, che coloro che hanno torto.

Tuttavia, esiste un’avvertenza da seguire: non si possono allegare documenti falsi o riferire circostanze false, si rischia una sanzione.

Novità quindi interessante, di cui molti si sono avvantaggiati, ma con conseguenze negative in caso di uso indebito.

Il consiglio, quindi, qualora si voglia usare tale strumento difensivo nei confronti del fisco, o di altro ente, è di vagliare preventivamente le proprie ragioni, per valutare l’effettivo fondamento del ricorso.

 

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