Superbonus 110%, attenzione ecco cosa accade se casa e studio coincidono

studio professionale

Molti professionisti spesso hanno lo studio professionale coincidente con la propria abitazione. Ma è bene prestare attenzione qualora si voglia fruire del Superbonus 110% per interventi alla propria unità immobiliare, dove vi sia anche lo studio professionale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad un interpello proposto da un professionista. ProiezionidiBorsa, illustra brevemente le conclusioni cui è giunta l’Agenzia, in materia di Superbonus 110%. Pertanto, attenzione ecco cosa accade se casa e studio coincidono.

Un contribuente, proprietario di fabbricato unifamiliare, volendo usufruire dell’agevolazione, chiede all’Agenzia se vi possa beneficiare, nonostante un locale dell’immobile sia adibito a suo studio professionale. In particolare, lo stesso, in quanto ingegnere libero professionista, utilizza un vano dell’immobile come studio professionale.

Disciplina generale del Superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate, prima di rispondere al quesito posto dal contribuente, fa un excursus sull’intera normativa disciplinante il Superbonus. In particolare, specifica che ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio l’agevolazione spetta per specifici interventi di riqualificazione energetica e adozione di misure antisismiche (interventi trainanti). Nonché, ancora, per la realizzazione di ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi trainati).

Questi interventi devono realizzarsi su:

  • parti comuni di edifici residenziali in condominio;
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, e con uno o più accessi autonomi, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
  • singole unità immobiliari residenziali e pertinenze all’interno di edifici in condominio.

Superbonus 110%, attenzione ecco cosa accade se casa e studio coincidono

Al comma 9, l’articolo poi stabilisce che sono agevolabili gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni. Ciò vuol dire che il Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili a tali attività. Quindi, gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, potranno usufruire dell’agevolazione, qualora riguardi immobili appartenenti all’ambito privatistico.

Tuttavia, la Circolare n.19/E, 8/7/2020, ha precisato che, nel caso di immobili ad uso residenziale ed esercizio di attività professionale, la detrazione sarà del 50%. Ciò, in virtù del riferimento normativo contenuto nell’art. 119 all’art. 16 bis del TUIR. Per ottenere il Superbonus 110%, attenzione, ecco cosa accade se casa e studio coincidono.

Approfondimento

Attenzione, in questi casi il Superbonus 110% va restituito all’erario

Consigliati per te