Sui Buoni Fruttiferi Postali grava l’imposta sostitutiva sugli interessi

Buoni fruttiferi

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti sugli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali con l’interpello n. 109 del 15 febbraio 2021. Il caso riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva, da parte di Poste Italiane SPA, sugli interessi derivanti da Buoni Fruttiferi per soggetti non residenti in Italia. È possibile l’applicazione del regime di esenzione solo in alcuni casi. Nello specifico, se il soggetto beneficiario dei Buoni Fruttiferi Postali, emessi quando era residente in Italia, attualmente sia residente in un Paese white list. Inoltre, è richiesta la sussistenza della residenza. Questo significa che la residenza non deve essere variata, e deve essere costante per tutto il periodo in cui il beneficiario è intestatario dei Buoni Fruttiferi. Verifichiamo quando sui Buoni Fruttiferi Postali grava l’imposta sostitutiva sugli interessi.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione dell’imposta sostitutiva

Come sopra specificato, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sul trattamento fiscale degli interessi sui Buoni Fruttiferi Postali, percepiti da un beneficiario non residente in Italia. Nel caso esaminato il soggetto è residente nel Regno Unito.

La podestà impositiva tra Italia e Regno Unito è legata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni (Legge n. 329 del 5 novembre 1990).

Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, Poste Italiane acquisisce direttamente l’attestazione rilasciata dalla autorità fiscale del Paese in cui il soggetto, intestatario dei Buoni Fruttiferi Postali, ha la residenza. Deve risultare la sussistenza della residenza in un Paese della white list. Questo significa che la residenza non è variata durante tutto il periodo in cui il soggetto beneficiario degli interessi è intestatario dei Buoni postali.

La norma stabilisce che gli interessi derivanti dai Buoni Fruttiferi Postali sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% (D. lgs n. 239/1996).

Sui Buoni Fruttiferi Postali grava l’imposta sostitutiva sugli interessi

In linea generale, il regime di esenzione dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è previsto da soggetti residenti in Stati che permettono lo scambio di informazioni. In altre parole, gli Stati inseriti nella white list.

L’Agenzia delle Entrate precisa che il Regno Unito fa parte degli Stati che consentono lo scambio di informazioni. Ma in riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai Buoni Fruttiferi Postali, la normativa prevede l’applicazione dell’imposta da parte di Poste Italiane.

Tale imposizione è regolata dal Decreto interministeriale n. 511 del 23 dicembre 1998 che disciplina le modalità applicative dell’imposta sostitutiva sui buoni postali.

Sui Buoni Fruttiferi Postali grava l’imposta sostitutiva sugli interessi? Poste Italiane SPA applica l’imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni fruttiferi postali, in quanto il beneficiario, oggi non residente in Italia, era residente in Italia al momento dell’emissione.

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