Spetta il risarcimento al passeggero in caso di dirottamento del volo?

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Alla domanda: “spetta il risarcimento al passeggero in caso di dirottamento del volo?”, ha dato risposta l’Avvocato Generale della Corte Giustizia UE. Ebbene, non spetterebbe se il volo sia stato dirottato presso un aeroporto vicino a quello di destinazione originaria. Ma vediamo in ordine e nel dettaglio quali sono le ipotesi in cui spetta il risarcimento ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004.

Ipotesi di volo cancellato

Il Regolamento CE 261/04, ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Quindi, ha introdotto una serie di norme a tutela dei passeggeri, in partenza e in arrivo presso uno degli aeroporti collocati negli Stati membri dell’Unione Europea. Tra i diritti previsti vi è quello alla compensazione pecuniaria, in caso di volo cancellato a meno di 14 giorni rispetto alla data del volo.

La compensazione spetta anche nel caso in cui il volo subisca un ritardo pari o superiore alle 3 ore. Senonché, le compagnie aeree sono esonerate da responsabilità solo se dimostrano che la cancellazione o il ritardo siano imputabili a circostanze eccezionali, quali ad esempio, il maltempo, le calamità naturali, lo sciopero  del personale ecc.

Ipotesi di dirottamento

Alla domanda se spetti il risarcimento al passeggero in caso di dirottamento del volo, si deve rispondere ricorrendo, pertanto, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. In primis, occorre specificare che il dirottamento del volo non deve condurci a pensare solo ai casi di attacchi terroristici. Di fatto, esso può avvenire anche per altre ragioni non così eccezionali e patologiche ma più frequenti e fisiologiche.

Si pensi al caso in cui un aeroporto venga chiuso all’improvviso o al caso in cui non sia possibile atterrare a causa di forti temporali. In proposito, si rileva che il Regolamento su indicato non ha previsto l’ipotesi di volo dirottato tra le cause di risarcimento. E ciò, nonostante detta fattispecie soccorra non così di rado. Pertanto, la questione è risultata al vaglio della Corte di Giustizia Europea da parte di un Tribunale austriaco.

Al riguardo si è pronunciato l’Avvocato Generale della Corte, che ha escluso la sussistenza di siffatto diritto. Infatti, in tal caso, non si configurerebbe né un’ipotesi di cancellazione né di ritardo, salvo che il volo giunga presso l’aeroporto di dirottamento con un ritardo, appunto, superiore a 3 ore. Di contro, però, la compagnia aerea dovrà attivarsi affinché venga predisposto il trasferimento dei passeggeri dall’aeroporto di nuova destinazione a quello originario. In difetto, si potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la destinazione finale.

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