Sospensione e proroga delle attività di accertamento fiscale

Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio, l. n. 34/20, ha differito al 31 dicembre 2021 il termine finale di sospensione degli accertamenti, prima fissato al 31 maggio 2020. Nella specie, la sospensione consiste nell’arresto dell’attività di accertamento sostanziale e delle notificazioni, i cui termini di decadenza e di prescrizione ricadano l’8 marzo 2020. La relativa previsione è rinvenibile nell’art.157, co 1.

Alla stregua di detta norma gli atti di accertamento, per i quali i termini di decadenza, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. L’unica eccezione è rappresentata dai casi di indifferibilità e urgenza. Pertanto, ad essere differiti sono:

a) i termini di decadenza dell’accertamento formale e, per l’effetto, anche dell’accertamento sostanziale con proroga di breve o di brevissima estensione;

b) la notifica degli avvisi formali per imposizione diretta e indiretta. Il tutto, con riferimento al periodo racchiuso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021 e senza fissare un criterio di progressività rispetto al termine ordinario di decadenza.

Inoltre, la norma prevede c) l’annullamento degli effetti dell’art.67 per il computo del termine originario di decadenza;

d) escludendo gli accertamenti indifferibili e urgenti, i cui avvisi possono essere emessi e notificati. Ebbene, questi sono i riferite ti normativi relativi alla sospensione e alla proroga delle attività di accertamento fiscale.

Le precisazioni della circolare

Talune precisazioni sono state operate dalla Circolare ADER n. 25/E del 20 agosto 2020. Sulla base di essa, costituisce atto emesso l’originale che, entro il 31.12.2020, venga sottoscritto dal responsabile del procedimento o dal suo delegato. L’atto “emesso”, inoltre, deve essere firmato digitalmente e registrato in uscita con numero di protocollo. Invece, in punto di eccezioni, sono reputati indifferibili ed urgenti quegli accertamenti il cui ritardo possa determinare un fondato pericolo per il positivo esito del recupero.

Si pensi all’ipotesi in cui il contribuente sia sottoposto a procedure concorsuali o a procedure penali, per reati quali frode fiscale o evasione. Invece, molte perplessità sono rimaste con riguardo agli avvisi di accertamento indifferibili ed urgenti, per i quali l’art.157 non ha specificato quale sia il termine da rispettare. In questo caso, il termine di decadenza originario, per alcuni tributi, non coincide col 31 dicembre di annualità successive all’infrazione ma con lo stesso giorno dell’infrazione o della scoperta.

In siffatta ipotesi, le perplessità e la sussistenza di fatto di un vuoto normativo, potrebbe scatenare un contenzioso consistente.

Senonchè, quale sarebbe la sorte di questi avvisi di accertamento, allorché vengano notificati tardivamente, sebbene in urgenza, rispetto al termine di decadenza originario o a quello allungato? Per quest’ultimo si intende quello previsto dall’art.67 del D.L. n. 18/2020. Quivi, a seconda dell’interpretazione che si voglia dare alla normativa, ne possono derivare vizi di nullità o, comunque, di legittimità.

Ciò, a seconda che si reputi che gli uffici siano svincolati dal rispetto dei termini precostituiti o allungati oppure che, invece, vi soggiacciano. In particolare, l’esigenza di rispettare il termine di decadenza originario sarebbe inconciliabile con quegli accertamenti il cui termine sia spirato prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio. Ciò, potrebbe comportare una sovrapposizione delle scadenze. Inoltre, il termine di decadenza originario o allungato potrebbe essere inconciliabile con le eventuali ragioni di urgenza. Resta il fatto che la sospensione e la proroga delle attività di accertamento fiscale ha indotto a problemi interpretativi di non poco momento, non colmati da altrettante specificazioni normative. Il tutto, con l’effetto di ingenerare contenziosi giudiziari nascenti, appunto, sulla corretta interpretazione delle norme.

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