Soldi rubati sulla carta di pagamento: la banca risarcisce?

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Se gli hacker che svuotano la carta di pagamento, è lecito che la banca restituisca i soldi al cliente vittima di frode? Come funziona in questi casi e quale garanzia è possibile ottenere per tali reati? Di seguito vi spieghiamo come funzionano gli interventi in casi di particolari reati ai danni dei risparmiatori.

Come avvengono le truffe di soldi dalle carte di pagamento

Accade assai di frequente che i consumatori diventino vittime di alcune frodi informatiche volte a svuotare i conti correnti. Si tratta del fenomeno del phishing e riguarda una vera e propria frode informatica che consiste nell’appropriazione fraudolenta dei codici identificativi. In buona sostanza, l’hacker riesce ad appropriarsi dei dati di accesso, come user e ID, collegati alla carta di pagamento per svuotarla completamente. Solitamente, questi tipi di reato si strutturano come delle formali email istituzionali che fanno cadere il risparmiatore in errore. A tal riguardo, esistono degli accorgimenti che è bene adottare per non cadere vittime degli attacchi come indicato qui.

Soldi rubati sulla carta di pagamento: la banca risarcisce? Nel caso di operazioni eseguite per mezzo di strumenti elettronici, è dovere dell’istituto di credito verificare la riconducibilità di queste al volere del cliente. Difatti, l’uso dei codici di accesso al sistema da parte di terzi rientra tra i rischi professionali del prestatore dei servizi di pagamento. In questo caso la banca o le Poste. Questo è vero a patto che non emerga un dolo da parte del titolare o un comportamento eccessivamente incauto.

Cosa deve fare la banca in questi casi

Soldi rubati sulla carta di pagamento: la banca risarcisce? Secondo quanto stabilisce l’art. 15 del D. Lgs. 196/2003, chiunque causi un danno ad altri nel trattamento dei dati sensibili, è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del c.c. Difatti, i dati personali di ciascun correntista vanno custoditi e controllati in maniera da ridurre ai minimi termini tali rischi. Questo è quanto stabilisce l’art. 31 del D. Lgs. 196/2003.

Sulla scorta di tali presupposti, quindi, la legge obbliga l’istituto di credito a risarcire il correntista che ha subìto la truffa. Questo è quanto stabilisce l’art. 12 del D. Lgs. 11/2010. A tale risarcimento, tuttavia, si applica una franchigia per l’operazione di recupero del credito.

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